Cassazione Civile, Sentenza n. 24195/2020 del 02/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento in fase rescissoria nato dalla revocazione della precedente sentenza di questa Corte; questioni preliminari relative alla comunicazione delle ordinanze di rinnovazione della notifica dell'originario ricorso per cassazione (art. 291 e art. 292 c.p.c.) e richiesta di revoca di dette ordinanze da parte di Kursaal; nel merito, impugnazione del rigetto della domanda di reintegrazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo: D'Accardio deduceva la violazione degli artt. 3 e 5 legge 604/1966 per avere la Corte di appello invertito l'onere probatorio con riferimento al cosiddetto "repéchage" (impossibilità di ricollocazione del lavoratore), nonché censurava il rigetto di istanze probatorie; Kursaal, con ricorso incidentale, contestava la validità dell'impugnazione del licenziamento per presunta mancata tempestiva produzione della lettera di impugnazione stragiudiziale.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di revoca delle ordinanze del 18/6/2018 e del 7/3/2019. Sul merito, ha ritenuto fondato il ricorso principale (quello proposto da D'Accardio) accogliendo il primo motivo relativo all'inversione dell'onere della prova sul repéchage e assorbendo il secondo motivo; ha invece rigettato il ricorso incidentale proposto da Kursaal. La sentenza della Corte d'appello di Palermo è stata cassata e la causa rinviata a quella Corte in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
La Corte indica che il termine per il rinnovo della notifica decorre dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della cancelleria; il mero deposito non garantisce l'effettività del diritto di difesa per il termine perentorio.
La norma elenca atti da notificare personalmente al contumace; la Corte segnala tuttavia che l'elencazione non esclude che altri provvedimenti rilevanti per i diritti di difesa debbano essere comunicati, alla luce della giurisprudenza costituzionale che amplia la tutela del diritto di difesa.
art. 3 e art. 5 legge 604/1966
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'onere di allegare e provare l'esistenza del giustificato motivo, ivi compresa l'impossibilità del repéchage (mancata utilizzabilità del lavoratore in altre mansioni).
art. 6, comma 1, legge n. 604/1966
Norma che stabilisce il termine per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento; richiamata nella censura incidentale relativa alla tempestività e produzione della lettera di impugnazione.
Richiamato con riferimento alla richiesta di esibizione documentale; il vizio dedotto è stato ritenuto inammissibile o non decisivo nel quadro del ricorso di legittimità.
Richiama il divieto di fondare la decisione su prove ritenute esistenti ma non offerte; la Corte distingue fra errore di percezione del contenuto oggettivo della prova (sindacabile) ed errore di valutazione del merito (non sindacabile in cassazione).
Cost. Corte costituzionale, pronunce nn. 250/1986, 317/1989, 214/1991, 110/1997
Citazioni utilizzate per sostenere l'ampliamento del novero degli atti la cui comunicazione è necessaria a tutela del diritto di difesa del contumace.
Massime di principio
- La comunicazione degli atti processuali rilevanti per l'esercizio di termini perentori deve garantire effettività del diritto di difesa: il mero deposito in cancelleria può essere insufficiente se la norma o l'ordinanza fissano la decorrenza dal momento della comunicazione.
- L'art. 292 c.p.c. elenca atti che vanno notificati personalmente al contumace, ma l'elenco non è rigido: atti che incidono sul diritto di difesa possono richiedere comunicazione per tutelare la parte interessata.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere di allegazione e di prova circa l'esistenza del motivo e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repéchage) grava sul datore di lavoro; il giudice di merito non può sostituirsi a tale onere invertendolo.
- Le contestazioni su omissioni documentali rilevabili dagli atti (es.: produzione retrostante di documenti) possono essere di natura meramente fattuale e, se configurano errore di percezione del contenuto oggettivo della prova, sono sindacabili per violazione dell'art. 115 c.p.c.; tuttavia molte censure attinenti a valutazioni probatorie restano inammissibili in cassazione e sono rimediabili con strumenti idonei (es. revocazione).
- Se la Corte di legittimità ritiene che il giudice di merito abbia applicato un principio giuridico errato (es. standard probatorio sul repéchage), la sentenza può essere cassata e rinviata per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 2 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24211/2020 del 02/11/2020
- Sentenza lavoro · 2 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24212/2020 del 02/11/2020
- Sentenza lavoro · 3 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24395/2020 del 03/11/2020
- Sentenza lavoro · 4 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24605/2020 del 04/11/2020
- Sentenza lavoro · 4 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24604/2020 del 04/11/2020
- Sentenza lavoro · 30 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 24140/2020 del 30/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →