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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24212/2020 del 02/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti (autisti impiegati dalla società) hanno chiesto il risarcimento del danno per la mancata concessione del riposo settimanale di 45 ore consecutive e del riposo giornaliero minimo di 11 ore. La società ha impugnato la sentenza di appello con cinque motivi: (1) vizio per indicazione errata/incompleta della denominazione sociale nel corpo della sentenza (art.156, co.2 c.p.c.); (2) omissione di pronuncia sulle censure relative alla CTU e nullità della stessa (art.112 c.p.c.); (3) errata ripartizione dell'onere della prova riguardo alla concessione di riposi compensativi (art.2697 c.c.); (4) mancata prova del danno e censure sulla sua configurabilità e quantificazione (artt.1226, 2727, 2729 c.c.); (5) illegittima quantificazione del danno rispetto all'art.14 dell'accordo nazionale 25.7.1997 (scelta della maggiorazione per straordinario invece che per festivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto emendabile l'errore di indicazione della denominazione sociale (primo motivo). Ha escluso l'omessa pronunzia e l'errata gestione dell'onere della prova: la Corte territoriale ha valutato come probatoria la documentazione prodotta dagli istanti e ha ritenuto negativa la rilevanza della CTU nelle censure proposte, non contestate specificamente; inoltre l'impresa non ha dimostrato l'effettiva e sistematica concessione di riposi compensativi (secondo e terzo motivo). Quanto al danno da "usura psicofisica" (quarto motivo), la Corte ha ammesso la sua configurabilità in re ipsa e la quantificazione equitativa collegata all'eccedenza oraria per mancato riposo è stata ritenuta corretta, facendo riferimento a orientamento consolidato (Cass. n.14710/2015). Infine la Corte ha rigettato la censura sulla quantificazione secondo l'art.14 dell'accordo collettivo, ritenendo legittima la scelta della Corte d'appello di commisurare il danno alla maggiorazione per lavoro straordinario. Condanna della società alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2 c.p.c.

    L'errata o incompleta indicazione della denominazione sociale nel corpo della sentenza non determina nullità se l'intestazione e gli atti consentono di individuare correttamente le parti; l'errore è emendabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della pronuncia su tutte le questioni dedotte: la Corte ha ritenuto che il rigetto implicito delle censure sulla CTU sia desumibile dalla motivazione, non sussistendo omissione di pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova: nella fattispecie grava sul datore la prova dei fatti impeditivi o estintivi (es. concessione sistematica di riposi compensativi); l'assenza di prova da parte dell'impresa conduce alla responsabilità.

  • art. 1226 c.c.

    Riferimento alla prova del danno: la Corte ha ritenuto il "danno da usura psicofisica" comprovato anche per via equitativa e in re ipsa, quando la violazione del riposo è sistematica.

  • art. 2727 c.c.

    Norme sulle prove: la valutazione della prova documentale e dell'istruttoria è rimessa al giudice del merito e non sindacabile se congruamente motivata.

  • art. 2729 c.c.

    Sull'inutilizzabilità delle prove per difetto di procedura: non rilevante nel caso, atteso che la documentazione è stata valutata dal giudice.

  • Accordo nazionale 25.7.1997 (art.14) per autoferrotranvieri

    La Corte ha ritenuto che la disciplina collettiva costituisce parametro di riferimento per la quantificazione, ma il giudice può adottare criteri equitativi diversi se congruamente motivati; la commisurazione al compenso per straordinario è stata autorizzata.

  • Regolamento CEE 3280/85

    Riferimento alla possibilità di concedere riposi compensativi entro un termine (tre settimane); la Corte ha ritenuto che l'uso sporadico di riposi compensativi non esonera l'impresa dalla responsabilità.

  • art. 13, co.1 quater d.P.R. n.115/2002

    Riferimento procedurale al contributo unificato e obblighi di versamento in caso di condanna alle spese.

  • Giurisprudenza: Cass. n.14710/2015

    Precedente interpretativo secondo cui il danno da mancato riposo può essere ritenuto "in re ipsa" e quantificato equitativamente, con criteri non confondibili con le maggiorazioni per festività.

Massime di principio

  • Un errore formale nell'indicazione della denominazione della parte nel corpo della sentenza è in genere emendabile se l'intestazione e altri atti consentono l'identificazione della parte destinataria del comando.
  • L'onere di provare l'effettiva concessione sistematica di riposi compensativi grava sul datore di lavoro; l'assenza di prova espone l'impresa alla responsabilità e al risarcimento.
  • Il "danno da usura psicofisica" derivante da mancati riposi può essere riconosciuto come danno in re ipsa quando la violazione è ricorrente e può essere quantificato equitativamente dal giudice, anche desumendo parametri contrattuali (es. maggiorazioni orarie).
  • Le censure rivolte alla CTU devono essere specifiche e tempestivamente indicate in sede di gravame; il rigetto implicito è possibile se la motivazione di merito ha affrontato i fatti e la documentazione probatoria.
  • La disciplina collettiva fornisce criteri utili per la quantificazione del danno, ma il giudice di merito può discostarsene con adeguata motivazione e adottare criteri equitativi compatibili con la situazione di fatto.

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