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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24211/2020 del 02/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla legittimità di più rapporti di lavoro a termine e di un contratto di somministrazione: il Tribunale aveva riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato e ordinato il reintegro e il pagamento delle retribuzioni a favore del lavoratore; la Corte d'appello aveva invece ritenuto decaduto il lavoratore dall'impugnativa del contratto di somministrazione (per mancato rispetto del termine di decadenza), aveva valutato l'illegittimità della causale del primo contratto a termine per genericità e aveva, in relazione alla successione di contratti a termine (gap di 19 giorni), ritenuto il rapporto a tempo indeterminato, quantificando il risarcimento in nove mensilità dell'ultima retribuzione. La società impugna in Cassazione per molteplici motivi, e il lavoratore propone ricorso incidentale sulla questione della decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del lavoratore (cioè non ha ritenuto corretta la sua tesi sulla decadenza del primo contratto di somministrazione), ha però accolto in parte il ricorso principale della società (accogliendo il secondo e il terzo motivo, dichiarando inammissibili altri motivi e assorbendo il primo) perché la Corte d'appello aveva dato valutazioni contraddittorie circa l'applicabilità delle norme sul termine e sulla successione dei contratti e sulla specificità della causale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata nei punti relativi ai motivi accolti e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, con particolare riguardo alla corretta applicazione delle norme sulla decadenza e alla verifica della causale e dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro. Le spese di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 183/2010 ("Collegato Lavoro"), art. 32

    lett. a) comma 4: "Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine)..."

    La Corte valuta l'ambito di applicazione dell'art.32 in relazione ai termini di decadenza per l'impugnazione dei contratti e alla loro decorrenza; rileva che l'art.32 non menziona espressamente l'art.5 d.lgs. 368/2001 e che ciò incide sulla valutazione della decorrenza della decadenza e sulle ipotesi di successione di contratti.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 1

    Individua una delle ipotesi legittimanti il termine (art.1) e richiede specificità della causale; la Corte richiama che la causale prevista dall'art.1 deve essere sufficientemente specifica e provata dal datore di lavoro, pena la nullità del termine.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 2

    Contiene ipotesi speciali, tra cui specifiche previsioni per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali; nella causa la Corte ha rilevato che il secondo contratto era dichiarato stipulato ai sensi dell'art.2, fatto che può escludere l'applicazione automatica dell'art.5 in tema di conversione per successione ravvicinata.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 5 comma 3

    "Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato..."

    La norma disciplina la conversione in rapporto a tempo indeterminato in caso di riassunzione a termine nell'arco di termini brevi; la Corte ha richiamato la corretta applicazione dell'art.5 e ha evidenziato l'errore della Corte d'appello nel confondere ipotesi previste dall'art.5 con quelle contemplate dal Collegato Lavoro.

  • Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6

    Norma storica relativa ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti e alla decadenza; richiamata per il rinvio operato dall'art.32 del Collegato Lavoro e per la decorrenza dei termini di impugnazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiama l'onere della prova; la Corte segnala che il datore di lavoro ha l'onere di provare la specificità della causale giustificativa del termine.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Norme sul libero convincimento del giudice e sull'istruttoria; la Corte osserva che le censure sulla mancanza di prova erano generiche e non adeguatamente specificate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Motivi di cassazione: il n.3 (violazione di norme processuali) è richiamato in relazione a contestazioni probatorie, il n.5 (omesso esame di un fatto decisivo) è invocato per presunte omissioni della Corte d'appello ma la Corte di cassazione ha ritenuto le deduzioni insufficientemente specifiche.

  • Codice civile, art. 2966

    Richiamata dalla parte ma ritenuta non pertinente dalla Corte di cassazione, che ha escluso l'applicabilità estensiva dei "fatti impeditivi della decadenza" rispetto alla disciplina specifica introdotta per i contratti somministrazione/termine.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Invocato in relazione alla presunta omissione di pronuncia su eccezioni processuali (es. novazione); la Corte ha ritenuto le censure prive di adeguata specificità.

  • Codice civile, art. 1230

    Richiamato insieme all'art.112 c.p.c. in ordine a questioni di eccezioni contrattuali (novazione); la Corte ha disatteso la censura per carenza di specificità.

Massime di principio

  • I contratti di somministrazione e i successivi contratti a termine vanno valutati singolarmente ai fini dell'impugnazione: l'impugnazione dell'ultimo contratto non si estende automaticamente ai precedenti; ciascun contratto ha propri termini di decadenza.
  • Per i contratti di somministrazione il termine di decadenza per l'impugnazione decorre dalla scadenza originaria del singolo contratto e non è automaticamente sospeso dalla continuità della prestazione.
  • La successione ravvicinata di contratti a termine può causare la conversione in rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.5 d.lgs. 368/2001 quando ricorrono i presupposti temporali e soggettivi; occorre distinguere le ipotesi disciplinate dall'art.1 e dall'art.2, poiché alcune fattispecie speciali (es. servizi aeroportuali) possono escludere l'automatismo dell'art.5.
  • La causale che giustifica il termine deve essere specifica e l'onere della prova circa la reale sussistenza della causale incombe sul datore di lavoro; una causale generica può comportare nullità del termine e conversione o risarcimento.
  • Il giudice d'appello deve evitare valutazioni contradditorie: o si dichiara la decadenza dall'impugnazione del primo contratto (con le conseguenze processuali) oppure si esamina la legittimità della causale; contraddizioni formali possono determinare cassazione e rinvio.
  • Le eccezioni processuali o gli accordi sindacali invocati per ridurre l'indennità risarcitoria devono essere dedotti con precisione e documentazione puntuale: semplici richiami generici nelle memorie o in appello possono essere ritenuti inammissibili.
  • In presenza di questioni miste di diritto e di fatto o di valutazioni probatorie complesse, la Corte di cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame alla Corte territoriale, indicando i criteri giuridici da seguire (es. corretta applicazione delle norme sulla decadenza e sull'onere della prova).

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