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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24395/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva dichiarato la sua decadenza dalla domanda di rivalutazione contributiva ex art. 13 L. n. 257/1992 relativa a periodi di esposizione ad amianto. La Corte territoriale aveva ritenuto che la richiesta inviata all'INPS il 5.2.2002 contenesse non solo istanza di rilascio dell'estratto conto contributivo, ma anche domanda di rivalutazione, respinta dall'INPS con provvedimento dell'8.5.2002; di conseguenza la domanda giudiziale proposta nel 2016 sarebbe tardiva. Pacenti deduceva cinque motivi di cassazione, lamentando travisamento del contenuto della richiesta, violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione dell'art. 47 DPR n. 639/1970 e dell'art. 54 L. n. 88/1989 per avere l'INPS respinto una domanda mai effettivamente presentata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che attaccavano la valutazione di fatto operata dai giudici di merito sull'interpretazione della richiesta del 5.2.2002, richiamando il principio che l'interpretazione di atti di autonomia privata e la valutazione delle prove sono accertamenti di merito non sindacabili in cassazione salvo omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. e i limiti introdotti dalla riforma del 2012. La Corte ha inoltre escluso che il presunto "travisamento della prova" possa aggirare la preclusione della doppia conforme e ha confermato che, avendo la richiesta del 2002 contenuto anche la domanda di rivalutazione, la risposta dell'INPS aveva valore di provvedimento di reiezione. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, L. n. 257/1992

    Previsione della rivalutazione contributiva per i periodi di esposizione ad amianto; la Corte valuta che la richiesta del 2002 includeva istanza volta a ottenere tale rivalutazione, il cui rigetto da parte dell'INPS ha determinato la decadenza del diritto per tardività dell'azione giudiziale.

  • art. 47, d.P.R. n. 639/1970

    Norma richiamata dalla Corte per ritenere che, avendo l'INPS già provveduto (rigettando l'istanza), la successiva domanda giudiziale proposta tardivamente doveva considerarsi inammissibile per decadenza o tardività, in linea con il principio di termine per impugnare provvedimenti amministrativi/autorizzazioni contributive.

  • art. 54, L. n. 88/1989

    Norma che disciplina il rilascio dell'estratto conto contributivo; la Corte ha ritenuto che l'istanza di estratto conto del 2002 fosse comunque comprensiva della domanda di rivalutazione contributiva ed ha valorizzato la comunicazione dell'INPS come provvedimento di reiezione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorrente lamentava violazione dell'art.115 circa i mezzi di prova; la Corte ha precisato che l'art.115 non autorizza la Cassazione a riesaminare la valutazione di fatto del giudice di merito, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    Contestata l'applicazione dell'art.116 sull'onere della prova; la Corte ha richiamato il limite per cui la censura non può trasformarsi in riesame del merito probatorio compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5

    Art. 360 n.3 (violazione di norme di diritto) e n.5 (omesso esame di un fatto decisivo): la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che in realtà miravano a criticare l'apprezzamento dei fatti; ha ribadito che il controllo ex n.5 è limitato all'omesso esame di fatti risultanti dagli atti e decisivi per il giudizio.

  • art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012)

    Riferimento alla riforma che ha ristretto la portata del controllo in cassazione sull'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, limitando l'ambito di sindacabilità degli accertamenti di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato il principio della "doppia conforme" (preclusione al riesame in Cassazione di fatti già accertati in uguale modo da due gradi di giudizio), la Corte lo applica per escludere la rinnovazione del giudizio di merito.

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    Rimando alla revocazione come rimedio adeguato per il "travisamento della prova" o per l'errore di percezione dei fatti, non sindacabile in cassazione se consistente in falso convincimento della realtà dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in materia di contributo unificato; la Corte dà atto dell'obbligo, a seguito del rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo previsto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto di atti privati o di richieste amministrative (es. una domanda inviata all'INPS) è un accertamento di fatto tipico del giudice di merito: la Cassazione può intervenire solo nei ristretti casi previsti dall'art. 360 c.p.c., non per rinnovare il giudizio di merito.
  • La deduzione di un "travisamento della prova" o di un errore di percezione dei fatti è, di regola, rimedio da esperire con istanza di revocazione (art. 395 n.4 c.p.c.), non strumento di cassazione; la riforma del 2012 ha ulteriormente ridotto la possibilità di sindacare la motivazione di merito in Cassazione.
  • Per invocare l'art. 360 n.5 c.p.c. occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto storico che risulti dagli atti e che fosse decisivo: non è sufficiente contestare la valutazione o l'interpretazione data dal giudice ai testi processuali.
  • Se da una richiesta all'ente emerge anche una domanda sostanziale (es. rivalutazione contributiva), la risposta dell'ente che respinge può assumere valore di provvedimento di reiezione e produce effetti sui termini di impugnazione e sulle regole di decadenza/tardività.
  • Le censure fondate sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di trasformare la Cassazione in terzo grado di merito: esse mirano a comportamenti istruttori illegittimi (es. ricevuta prova non dedotta o uso di mezzi di prova fuori dai limiti), non al diverso apprezzamento delle stesse prove da parte del giudice di merito.
  • In cause contro pubbliche amministrazioni, è essenziale documentare chiaramente il contenuto delle istanze amministrative originarie e conservare tutte le comunicazioni dell'ente, poiché una contestazione dell'interpretazione dei fatti è difficilmente sindacabile in Cassazione.

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