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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24604/2020 del 04/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il riconoscimento dello status di vittima del dovere per Michele Cargnoni, deceduto il 23.10.2008 per la caduta dell'elicottero a causa della rottura di una pala del rotore. Impugnavano la sentenza d'appello che aveva negato i benefici previsti dall'art.1, comma 564, L. n.266/2005 ritenendo assenti le "particolari condizioni ambientali e operative". In appello erano anche dedotte questioni di ammissibilita dell'atto di gravame dell'Amministrazione, ma il fulcro del ricorso in Cassazione era che il difetto di manutenzione della pala costituisse circostanza straordinaria idonea a integrare le particolari condizioni ambientali e operative e quindi a far maturare i benefici per vittime del dovere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo all'ammissibilita dell'appello ma ha accolto il motivo sostanziale: ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia applicato correttamente i principi giurisprudenziali secondo i quali un errore o difetto di manutenzione puo integrare le particolari condizioni ambientali e operative quando espongano il dipendente a rischi maggiori rispetto all'ordinario. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano, invitando il giudice di rinvio ad attenersi ai principi indicati e a riconsiderare la sussistenza del diritto ai benefici alla luce dell'accertamento del difetto di manutenzione.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564

    Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative

    La Corte ha richiamato il testo per affermare che il riconoscimento delle vittime del dovere richiede la sussistenza di particolari condizioni ambientali o operative che rendano l'evento esterno alla normale modalita di svolgimento dell'attivita; tali condizioni devono essere valutate in rapporto al rischio ordinario connesso ai compiti di istituto

  • D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 1, lett. c)

    per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

    Il regolamento definisce le particolari condizioni come condizioni implicanti circostanze straordinarie e fatti di servizio che espongono a rischi maggiori; la Cassazione precisa che tale definizione va interpretata in coerenza con la legge e che il difetto di manutenzione rientra fra le circostanze idonee a qualificare la situazione come particolare

  • Codice di procedura civile, artt. 342 e 434 c.p.c.

    La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati e affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; il motivo sull'inammissibilita dell'appello e stato pertanto ritenuto infondato

Massime di principio

  • Il difetto o l'errore di manutenzione di mezzi o attrezzature impiegate in servizio puo costituire "particolari condizioni ambientali od operative" quando tale difetto abbia esposto il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti
  • La definizione regolamentare delle particolari condizioni va letta in armonia con la legge primaria e non puo essere interpretata in modo da circoscrivere indebitamente la protezione normativa prevista dalla legge
  • Se il fatto materiale (es. mancata manutenzione) e stato accertato e non impugnato, il giudice di merito deve applicare i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimita; l'omissione o la motivazione insufficiente su tale punto puo giustificare la cassazione e il rinvio
  • In sede di appello e necessario che l'impugnazione contenga una chiara indicazione dei punti contestati e delle doglianze argomentate; l'assenza di questo requisito puo comportare eccezioni di inammissibilita ma non ogni generica carenza conduce automaticamente al rigetto se le parti sono comunque individuabili
  • Quando esistono accertamenti penali o giudiziari che confermano la responsabilita di una cattiva manutenzione, tali elementi rafforzano la qualificazione dell'evento come derivante da particolari condizioni e giustificano il riconoscimento dei benefici

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