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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24140/2020 del 30/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPGI impugnava la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di iscrizione e riscossione contributiva in favore dell'Istituto, sostenendo che l'attività svolta dal dipendente regionale Francesco Gambaro configurasse prestazione giornalistica soggetta all'iscrizione INPGI e che dovesse applicarsi la contrattazione collettiva regionale (contratto 2007). Gambaro, in ricorso incidentale, chiedeva il riconoscimento del suo inquadramento organico nell'Ufficio Stampa della Regione Sicilia come redattore capo (o equivalente) con conseguenti differenze retributive e previdenziali. Le questioni coinvolgevano anche la portata della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n.189/2007) rispetto alle norme regionali, l'efficacia delle norme transitorie (art.127 L.R. 2/2002) e la ricaduta sul regime previdenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'INPGI sia il ricorso incidentale del Gambaro, confermando la sentenza della Corte d'Appello. Ha ritenuto che: a) gli Uffici Stampa pubblici richiedono una specifica collocazione organica e profili contrattuali definiti dalla contrattazione collettiva; b) il mero svolgimento di funzioni informative nel tempo non equivale all'automatico riconoscimento dell'inquadramento nell'Ufficio Stampa né all'iscrizione previdenziale INPGI; c) nel caso concreto Gambaro non ha fornito prova di un suo effettivo inserimento organico nell'Ufficio Stampa (si è trattato di un "distacco funzionale"), perciò non è sorto il diritto richiesto; d) l'azione dell'INPGI per la riscossione contributiva non può avere successo laddove sia negato l'inquadramento giornalistico del lavoratore. La Corte ha altresì precisato principi processuali: la connessione tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale determina, quando entrambi sono dedotti contro datore e ente previdenziale, un litisconsorzio processuale che giustifica l'ammissibilità di ricorso incidentale tardivo. Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 7 giugno 2000, n.150 (art. 9, art. 6 comma 2)

    La Corte interpreta l'art.9 come norma che inquadra gli Uffici Stampa quali strutture organiche della P.A., destinando l'individuazione dei profili professionali alla contrattazione collettiva e imponendo l'iscrizione all'albo per il personale addetto; tuttavia rileva che l'iscrizione all'albo è requisito di professionalità ma non determina automaticamente l'equiparazione al "giornalista" con tutti gli effetti di inquadramento e previdenziali.

  • Legge Regione Sicilia L.R. 2/2002 (art.127, commi 1,2 e 6)

    La Corte osserva che le disposizioni transitorie e la regolazione regionale richiedono percorsi formali (stabilizzazione, corsi, inserimento in pianta organica) per trasformare lo svolgimento di funzioni informative in diritto all'inquadramento; la sola attività di fatto non è sufficiente.

  • Corte Costituzionale, sentenza 14 giugno 2007, n.189

    La decisione di incostituzionalità ha riguardato norme regionali che prevedevano applicazioni ex lege di profili demandati alla contrattazione collettiva; la Corte di Cassazione segnala che la declaratoria è stata formulata con riferimento agli "enti locali" e non estende automaticamente tutte le previsioni alla Regione senza valutazione puntuale.

  • Legge 30 dicembre 2000, n.388 (art.76) e successive modifiche

    Richiamata dall'INPGI come fonte che rende più diffusa l'iscrizione INPGI, ma la Corte rileva che l'iscrizione previdenziale dipende dall'effettivo inquadramento/contratto e non dal solo svolgimento di fatto delle mansioni.

  • Codice di Procedura Civile (art. 334, art. 331, art. 360, art. 115)

    La Corte afferma che, quando in primo grado sono convenuti datore e ente previdenziale, le questioni sul rapporto di lavoro e sul regime contributivo costituiscono causa inscindibile in sede di impugnazione (art.334 c.p.c. applicabile), giustificando l'ammissibilità del ricorso incidentale tardivo; inoltre ricorda i limiti di sindacato in Cassazione ex art.360 e le regole di valutazione della prova (art.115).

  • Decreto Legislativo 29/1993 e D.Lgs. 165/2001 (richiami a art.12, art.31 e art.7)

    Usati per inquadrare la nozione di struttura e personale amministrativo: la disciplina nazionale conferma che l'Ufficio Stampa è inserito nell'ordinamento degli uffici e del personale e che possono sussistere forme di comando/incarico, ma ciò non altera l'assetto organico richiesto per l'inquadramento.

Massime di principio

  • Lo svolgimento di fatto di funzioni informative presso una pubblica amministrazione non determina automaticamente il diritto all'inquadramento organico nell'Ufficio Stampa: è necessaria la formale inclusione in pianta organica o il percorso stabilizzante previsto dalle norme/regolamenti.
  • L'iscrizione all'albo dei giornalisti è requisito di professionalità per gli addetti agli Uffici Stampa, ma non vale di per sé a qualificare il rapporto come soggetto alla disciplina contrattuale e previdenziale propria dei giornalisti se manca l'inquadramento formale.
  • Il personale degli Uffici Stampa pubblici ha profili e vincoli (direttive, coordinamento, divieti di esercizio esterno) che lo distinguono dalla figura autonoma del giornalista, con riflessi su inquadramento contrattuale e regime previdenziale.
  • Quando una controversia riguarda sia il rapporto di lavoro sia il relativo regime previdenziale e entrambe le parti (datore e ente previdenziale) sono state convenute, il giudizio di impugnazione è inscindibile e giustifica l'intervento (anche tardivo) tramite ricorso incidentale dei litisconsorti necessari.
  • Una declaratoria di illegittimità costituzionale riferita a categorie (es. "enti locali") non si estende automaticamente ad altre realtà (es. Regione) senza valutazione della concreta formulazione normativa e della portata del rimprovero costituzionale; è necessario verificare l'effettiva portata dell'annullamento.

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