Sentenza n. 259/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 504/2025 del 24.4.2025, emessa dal Tribunale di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 504/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 504/2025, divenuta definitiva e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'attuazione delle statuizioni giudiziali e ha chiesto anche l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza ministeriale e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con termine di novanta giorni e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di valutare la penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha disposto l'esecuzione entro un termine e ha previsto un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La penalità di mora non è stata applicata perché gli interessi o la rivalutazione già riconosciuti dal giudice ordinario sono stati ritenuti misura equa anche ai fini dell'esecuzione coattiva.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
“interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”
La previsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione è stata ritenuta sufficiente ed equa, escludendo l'ulteriore penalità di mora.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata per l'esecuzione, non sia stata spontaneamente eseguita dall'amministrazione obbligata.
- In presenza di perdurante inadempimento al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
- La penalità di mora può essere negata quando la sentenza da eseguire preveda già interessi o rivalutazione sino all'effettiva attribuzione e tale meccanismo sia ritenuto equo ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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