Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38772/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verte sull'annullamento della sentenza che aveva assolto Mazzei Brandon dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) ritenendo che al momento delle espressioni offensive non fosse presente "più persone" in senso fisico. Il Procuratore contestava la valutazione, sostenendo che la presenza virtuale (diretta Instagram seguita da 35-45 utenti) integra il requisito della "presenza di più persone" richiesto dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha affermato il principio di diritto secondo cui il requisito della "presenza di più persone" non richiede necessariamente una presenza fisica, potendo essere soddisfatto anche dalla presenza virtuale garantita da mezzi audio-video che consentono a terzi di percepire in tempo reale le offese. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per il giudizio di impugnazione alla Corte d'Appello di Torino affinché riesamini le risultanze di fatto alla luce del principio stabilito.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato il requisito della "presenza di più persone" previsto dalla norma come comprensivo anche della presenza virtuale, quando terzi percepiscono in tempo reale l'offesa tramite mezzi audio-video.

  • artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen.

    Norme indicate negli atti del procedimento per la contestazione della partecipazione e della concorso di persone nel fatto; la decisione di Cassazione si concentra però sull'interpretazione del requisito della presenza di "più persone" ai fini dell'art. 341-bis.

  • L. 25/06/1999, n. 205 e L. 15/07/2009, n. 94

    Riferimento storico-normativo: la prima legge aveva abrogato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la seconda lo ha reintrodotto. La Corte osserva che, nonostante la riformulazione legislativa non abbia esplicitamente previsto la comunicazione mediata, l'interpretazione giurisprudenziale può estendere il requisito della presenza anche alla sfera virtuale.

Massime di principio

  • La nozione di "presenza di più persone" richiesta dall'art. 341-bis c.p. può essere soddisfatta anche da una presenza virtuale: se l'offesa è percepita in tempo reale da terzi tramite mezzi audio-video (es. diretta social), il requisito è integrato.
  • Per configurare il reato occorre dimostrare non solo la trasmissione dell'offesa via mezzo telematico, ma anche che terzi abbiano effettivamente potuto percepirla in tempo reale (es. numero di spettatori della diretta, tempistica, modalità di fruizione).
  • La valutazione circa l'esistenza della "presenza virtuale" è di fatto e deve essere fatta dal giudice del merito: la Cassazione detta il principio giuridico ma rimette al giudice di merito l'accertamento degli elementi probatori.
  • La presenza virtuale non opera automaticamente: conta il collegamento diretto tra la condotta offensiva e la percezione contemporanea da parte di più soggetti; una comunicazione pubblicata ma non seguita in diretta potrebbe non integrare lo stesso requisito.
  • In situazioni analoghe si devono raccogliere e valorizzare prove tecniche (log dei social, numero spettatori, registrazioni, testimonianze) che attestino la contemporaneità e la percezione delle offese da parte del pubblico virtuale.
  • Occorre bilanciare l'applicazione della norma con la libertà di espressione e il contesto (critica legittima vs. offesa rivolta all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali): il mero dissenso non sempre integra il reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.