Cassazione Penale, Ordinanza n. 25674/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente deduceva l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p. e il correlativo vizio di motivazione, lamentando in sostanza che il giudice di appello non avrebbe dovuto definire il procedimento nei termini concordati oppure avrebbe dovuto comunque rilevare d'ufficio una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di sentenza conseguente ad accordo delle parti sui punti concordati, la parte rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse, anche rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale e di vizi inerenti alla formazione del consenso o alla difformità tra accordo e pronuncia; circostanze non ravvisabili nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. comporti la preclusione a dedurre in sede di legittimità motivi diversi da quelli eccezionalmente ammessi, e ha escluso che nel caso concreto vi fossero profili relativi a pena illegale, invalidità del consenso o difformità della decisione rispetto all'accordo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sua dedotta violazione non è scrutinabile nel ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando l'accordo delle parti preclude doglianze ulteriori, salvo le eccezioni tassative riconosciute dalla giurisprudenza.
La sentenza pronunciata in base all'accordo delle parti sui punti concordati determina la rinuncia a proporre in cassazione motivi diversi, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, con limitate eccezioni.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, se non vi è assenza di colpa, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sulla base di un accordo tra le parti, il ricorso per cassazione non può investire questioni diverse da quelle eccezionalmente ammesse dalla giurisprudenza, perché l'accordo implica una rinuncia alle ulteriori doglianze, anche rilevabili d'ufficio.
- Le sole censure proponibili contro una sentenza concordata in appello riguardano, in via eccezionale, la pena illegale, i vizi della formazione del consenso della parte, il mancato consenso del pubblico ministero o la difformità tra la pronuncia del giudice e il contenuto dell'accordo.
- L'inosservanza dell'art. 129 c.p.p. non è utilmente deducibile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. se la doglianza non rientra nelle eccezioni ammesse.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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