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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46357/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, pur avendo il ricorrente chiesto in via principale l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in Germania (dove dimora stabilmente e ha i suoi legami), ha disposto l'affidamento da eseguirsi in Italia presso il domicilio indicato a San Pietro Vernotico. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 47 ord. pen., artt. 2 e 4 d.lgs. 15/02/2016, n. 38) e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la richiesta principale di esecuzione all'estero e per essersi limitato a considerare la disponibilità subordinata del ricorrente a svolgere la misura in Italia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondate le doglianze circa l'omessa e non autonoma valutazione della richiesta di esecuzione dell'affidamento in prova in Germania. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del luogo di esecuzione della misura e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame, con l'indicazione che il giudice di merito valuti, motivando, la richiesta principale di esecuzione in un altro Stato membro (considerando l'effettiva idoneità del domicilio estero e la conservazione dei legami sociali e rieducativi del condannato).

Norme richiamate

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    Richiamato in relazione alle regole sull'affidamento in prova: la decisione di merito deve osservare i presupposti di legge per l'esecuzione della misura alternativa, valutando anche l'idoneità del luogo di esecuzione

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (artt. 2 e 4)

    Stabilisce la possibilità di eseguire l'affidamento in prova in uno Stato membro dell'UE dove il condannato abbia residenza legale e abituale; la Corte ha ritenuto che, alla luce di questa disciplina, la richiesta di esecuzione all'estero non possa essere ignorata e richiede una valutazione autonoma e motivata sul luogo di esecuzione

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2008 (richiamata in sentenza)

    La misura di affidamento in prova che comporta la cessazione dello stato detentivo rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro; la Corte distingue le misure che fanno cessare lo stato detentivo (es. affidamento in prova) da altre (es. detenzione domiciliare) non trasferibili

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 20977/2020 - Arrighi; Sez. 1, n. 20771/2022 - Ursillo; Sez. 1, n. 18225/2014 - Valtriani)

    La giurisprudenza è stata richiamata per chiarire che l'affidamento in prova può essere eseguito all'estero se il condannato ha residenza legale e abituale nello Stato estero e per distinguere i casi in cui misure diverse (es. detenzione domiciliare) non rientrano nel medesimo ambito di trasferibilità. Inoltre viene superato il precedente orientamento che dichiarava manifestamente infondata l'istanza di affidamento in prova di residente all'estero; resta però l'obbligo di verifiche preventive e di motivazione

Massime di principio

  • Se il condannato chiede l'esecuzione dell'affidamento in prova in uno Stato membro UE dove ha residenza legale e abituale, il giudice deve effettuare una valutazione autonoma e motivata sull'idoneità del luogo estero per l'esecuzione della misura, non potendo risolvere la questione limitandosi a valorizzare la disponibilità subordinata a svolgerla in Italia
  • La disponibilità del condannato a eseguire la misura in Italia in via subordinata non autorizza il giudice a ritenere irrilevante o superflua la richiesta principale di esecuzione all'estero: la scelta del luogo di esecuzione rileva ai fini della finalità rieducativa e richiede accertamenti sui legami sociali e sulla capacità del domicilio estero di garantire i controlli necessari
  • L'affidamento in prova che comporta la cessazione dello stato detentivo può essere eseguito in un altro Stato membro secondo la disciplina comunitaria e di recepimento, mentre misure come la detenzione domiciliare, che non fanno cessare lo stato detentivo, non rientrano nel medesimo ambito di trasferibilità
  • La discrezionalità del giudice di merito è ampia ma non è illimitata: deve essere esercitata con adeguata motivazione, soprattutto quando il ricorrente dimostra un concreto interesse a eseguire la misura all'estero e produce elementi (residenza effettiva, attestazioni delle autorità) che ne supportano la richiesta
  • In casi analoghi è opportuno che il giudice valuti specificamente (e motivi) su: a) esistenza di residenza legale e abituale dello straniero nello Stato estero; b) idoneità del domicilio estero e dei servizi locali a garantire la finalità rieducativa e i controlli; c) mantenimento dei legami sociali e familiari durante l'esecuzione della misura

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