Ordinanza n. 205/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo parere negativo della Soprintendenza, preavviso di diniego e successivo rigetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, adottati in riedizione del procedimento dopo una precedente sentenza di annullamento con obbligo di rideterminazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, con il ricorso introduttivo, domanda di ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto n. 814 del 2025, che aveva annullato il precedente parere della Soprintendenza, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e l’ordine di ripristino, imponendo alle amministrazioni di rideterminarsi. Contestualmente ha impugnato il nuovo parere negativo della Soprintendenza del 9 gennaio 2026 e il preavviso comunale di diniego del 15 gennaio 2026, chiedendo anche la condanna del Comune all’accertamento positivo della compatibilità paesaggistica. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento comunale del 25 febbraio 2026 di rigetto definitivo della medesima istanza, reiterando la domanda di accertamento positivo. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto le istanze cautelari relative sia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti, senza esaminare il fumus boni iuris. Ha rilevato che gli atti impugnati non dispongono la rimozione dei pannelli fotovoltaici oggetto della controversia e che il Comune, come dichiarato in camera di consiglio, non intende allo stato avviare il procedimento di rimessione in pristino. Manca quindi il periculum in mora, poiché non è dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione. Il TAR ha inoltre rilevato la compresenza di una domanda di ottemperanza e di azioni impugnatorie aventi a oggetto atti adottati dal Comune e dalla Soprintendenza. Applicando l’art. 32 c.p.a., ha disposto la conversione del procedimento nel rito ordinario, ritenendo cumulabili le domande connesse e applicabile il rito ordinario in presenza di azioni soggette a riti diversi. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché la decisione è stata assunta esclusivamente sulla base dell’assenza del periculum in mora.
Norme richiamate
pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
La tutela cautelare presuppone la sussistenza del periculum in mora, consistente in un pregiudizio grave e irreparabile; in sua assenza l’istanza cautelare deve essere respinta.
è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale
Le domande connesse possono essere cumulate nello stesso giudizio; qualora siano soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario, salvo le deroghe previste dal codice.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di atti paesaggistici o edilizio-paesaggistici non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente attuale; tale requisito difetta quando gli atti impugnati non impongono la rimozione dell’opera e l’amministrazione dichiara di non voler, allo stato, avviare il procedimento di ripristino.
- La mera adozione di un diniego o di un parere negativo non dimostra di per sé il periculum in mora: il ricorrente deve indicare quale effetto pregiudizievole immediato e irreversibile deriverebbe dall’efficacia dell’atto durante il giudizio.
- Nel medesimo processo amministrativo è ammissibile il cumulo di una domanda di ottemperanza e di domande impugnatorie connesse; quando le azioni cumulate siano soggette a riti diversi, il procedimento deve essere trattato secondo il rito ordinario, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
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