Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39601/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati indicati in un'istanza proposta al giudice dell'esecuzione. Il tribunale aveva negato il beneficio ritenendo che mancasse la prova di una programmazione unitaria sin dall'inizio, richiesta dall'art. 81, comma 2, c.p., valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la loro parziale diversa natura e i diversi luoghi di consumazione. Nel ricorso per cassazione l'interessato deduceva censure contro tale valutazione, ma la Corte le ha ritenute generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato nei precedenti giudizi, senza evidenziare vizi logici manifesti della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso la continuazione in difetto di elementi idonei a dimostrare un originario disegno criminoso comprensivo dei reati successivi, considerando la distanza temporale, la diversa natura dei fatti e i differenti luoghi di commissione. Ha inoltre rilevato che le doglianze si risolvevano in una richiesta di diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    "programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo"

    Per riconoscere la continuazione occorre che, sin dalla consumazione del primo reato, emergano elementi dai quali desumere una programmazione, almeno nelle linee generali, anche dei reati successivi.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario preesistente o quantomeno contestuale ai primi fatti, non essendo sufficiente la mera serialità dei reati.
  • La distanza temporale tra i fatti, la loro diversa natura e i diversi luoghi di commissione possono costituire indici ostativi al riconoscimento del vincolo della continuazione, se mancano elementi contrari significativi.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio o proporre una lettura alternativa dei fatti quando la motivazione del giudice di merito o dell'esecuzione non presenti manifeste illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.