Cassazione Penale, Ordinanza n. 00705/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso continuato in furto di acqua sottratta alla società idrica. Ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., lamentando in sostanza una non corretta valutazione del compendio probatorio; (2) travisamento della prova ex art. 606, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe male rappresentato o distorto il materiale probatorio; (3) violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., contestando la sussistenza del reato e la riferibilità soggettiva della condotta. La parte civile ha depositato conclusioni scritte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; che il vizio di travisamento della prova non era configurabile perché la doglianza riguardava la valutazione del materiale probatorio e non un'erronea trasposizione del dato probatorio decisivo; e che il terzo motivo era generico, a fronte di una sentenza di merito che aveva motivato specificamente sul collegamento abusivo alla rete idrica e sulla riferibilità della condotta all'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti dell'erronea trasposizione del dato probatorio rilevante e decisivo, non per sollecitare una diversa lettura delle prove.
La violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico e non generico; non è sufficiente una contestazione apodittica della sussistenza del reato quando la sentenza impugnata abbia già motivato sui suoi elementi costitutivi.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: il ricorso per cassazione può censurare la motivazione solo nei limiti di un effettivo vizio logico-giuridico o di una mancanza/contraddittorietà rilevante, non per ottenere una nuova lettura delle prove.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia attribuito al dato probatorio un contenuto oggettivamente diverso da quello emergente dagli atti decisivi; non ricorre quando la doglianza investe semplicemente la valutazione del significato della prova.
- La censura di violazione di legge o di insussistenza del reato deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica è inammissibile se la decisione di merito ha già spiegato gli elementi fattuali e soggettivi della responsabilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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