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Sentenza

Sentenza n. 886/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 136/2024 pubblicata il 1.7.2024 del Tribunale di Ferrara.

Giustizia amministrativa202600053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 136/2024 del Tribunale di Ferrara, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza civile n. 136/2024 del Tribunale di Ferrara. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 9 gennaio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni il commissario ad acta, nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio applicabile e previa notificazione della pronuncia, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • L'esecuzione del giudicato deve comprendere anche le spese legali liquidate nella pronuncia da eseguire, se non già corrisposte, detraendo gli importi eventualmente già versati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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