Cassazione Penale, Ordinanza n. 00416/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, deducendo: 1) mancanza di dolo, sostenendo che la condotta non fosse sorretta dalla volontà richiesta; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) illegittima applicazione della recidiva contestata, chiedendone l'esclusione. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e corretta. Quanto al dolo, la decisione di merito valorizzava le modalità violente della condotta, la chiara finalità oppositiva e la reiterazione del comportamento nell'arco di due giorni. Quanto alla recidiva, l'aggravamento sanzionatorio risultava giustificato dai precedenti specifici e dalle modalità del fatto, indicative di persistente pericolosità, oltre a essere stato bilanciato con le attenuanti riconosciute. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la sua applicazione era esclusa dall'abitualità della condotta, desunta dai precedenti per reati della stessa indole.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto sussistente in sentenza di merito e non efficacemente censurato in cassazione quanto all'elemento soggettivo.
Norma incriminatrice richiamata per il danneggiamento, anch'esso oggetto di affermazione di responsabilità confermata per inammissibilità delle censure.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile per l'abitualità della condotta, desunta dai precedenti per reati della stessa indole.
La recidiva contestata è stata ritenuta giustificata dai precedenti specifici e dalle modalità del fatto, espressive di persistente pericolosità, con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e non manifestamente illogica dalla sentenza impugnata.
- La sussistenza del dolo può essere desunta dalle modalità violente della condotta, dalla chiara finalità oppositiva e dalla reiterazione del comportamento nel tempo, quando tali elementi rendano non plausibile la prospettazione difensiva contraria.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con una condotta connotata da abitualità, specie quando emergano precedenti per reati della stessa indole.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata in presenza di precedenti specifici e di modalità del fatto indicative di una persistente pericolosità, anche se il relativo aggravio sia poi bilanciato con attenuanti riconosciute.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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