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Sentenza

Sentenza del 30/05/2025 n. 140552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ricorrente contestava l’annullamento dell’avviso relativo all’IMU 2018 per omessa denuncia e omesso versamento, riguardante piattaforme per l’estrazione di idrocarburi situate oltre le 12 miglia marine, sulla piattaforma continentale. Sosteneva, con quattro motivi, che la piattaforma continentale rientrasse nel territorio dello Stato ai fini dell’imposizione immobiliare, in ragione dei poteri sovrani italiani di esplorazione e sfruttamento delle risorse e della giurisdizione sulle installazioni; deduceva inoltre violazioni della disciplina IMU e della Convenzione di Montego Bay, disparità di trattamento e possibile aiuto di Stato, nonché l’errata interpretazione della norma istitutiva dell’IMPI dal 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito favorevole alla contribuente: l’avviso IMU per il 2018 resta annullato. Ha stabilito che la piattaforma continentale non è territorio dello Stato ai fini dell’imposizione immobiliare comunale: i poteri sovrani e la giurisdizione italiana su quelle aree sono funzionali e limitati all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali. La questione della violazione dell’art. 107 TFUE è stata esaminata e respinta: l’assenza di imposizione non costituisce aiuto di Stato, poiché manca il potere impositivo fondato sulla territorialità. Gli ulteriori profili relativi alla natura immobiliare, all’accatastamento, alla base imponibile e alla correlazione con i servizi comunali non sono stati esaminati, perché presupponevano l’assoggettabilità all’imposta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 24.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili consiste nell'ubicazione dell'immobile 'nel territorio dello Stato'.

    Il presupposto territoriale dell’imposizione immobiliare comunale non ricorre per le piattaforme poste sulla piattaforma continentale, che non è territorio dello Stato ai fini di tale tributo.

  • Art. 77 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay)

    Agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall'art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay) la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689, non si applica l'imposta comunale sugli immobili, posto che la piattaforma continentale -e del pari la Zona economica esclusiva di cui all'art. 55 della medesima Convenzione- non è territorio dello Stato, essendo i diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva su di essa assegnati allo Stato costiero, ai sensi degli articoli 77 e 60, comma 2 della Convenzione, esercitabili solo 'funzionalmente' allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse.

    I diritti sovrani dello Stato costiero sulla piattaforma continentale sono limitati alla funzione di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali e non equivalgono alla sovranità territoriale piena necessaria per applicare l’imposizione immobiliare comunale.

  • Art. 60, comma 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (applicabile alla piattaforma continentale ai sensi dell’art. 80)

    La conclusione deve essere che la giurisdizione esclusiva assegnata allo Stato costiero dall'art. 60 nelle materie ivi indicate è limitata funzionalmente all'indisturbato godimento delle risorse che la piattaforma offre.

    La giurisdizione esclusiva sulle installazioni non attribuisce allo Stato costiero un potere territoriale illimitato: anche la disciplina fiscale può operare soltanto nei limiti funzionali connessi all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse.

  • Art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

    Allora, però, se lo Stato non ha 'mano libera', perché è privo del potere impositivo, neppure può dirsi che la non assoggettabilità ad un imposta di un certo immobile (le strutture poste sulla piattaforma), integri un aiuto ai sensi dell'art. 107 TFUE.

    La mancata applicazione dell’imposta alle piattaforme continentali non configura un aiuto di Stato quando deriva dall’assenza, per lo Stato, del potere impositivo fondato sulla territorialità.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La presenza di un impianto su una zona marittima sottoposta a diritti sovrani dello Stato costiero non basta, da sola, a renderlo imponibile come immobile situato nel territorio nazionale: occorre verificare la natura e l’estensione dei poteri riconosciuti su quella specifica area.
  • La piattaforma continentale non coincide con il mare territoriale. I poteri statali sulla prima sono funzionali all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse e non fondano automaticamente la potestà impositiva comunale basata sull’ubicazione dell’immobile nel territorio dello Stato.
  • Per l’imposizione immobiliare comunale, il requisito territoriale è autonomo rispetto alla qualificazione del manufatto come bene immobile, alla sua accatastabilità, al possesso o alla possibile fruizione dei servizi comunali: tali questioni diventano rilevanti solo se ricorre prima il presupposto territoriale del tributo.
  • L’esenzione o la non applicazione di un tributo non costituisce automaticamente un aiuto di Stato: va verificato se lo Stato avesse il potere giuridico di imporre quel tributo e se la mancata imposizione costituisca una misura selettiva di vantaggio.
  • Il principio affermato riguarda le piattaforme sulla piattaforma continentale e non si estende automaticamente alle strutture nel mare territoriale, per le quali la sentenza richiama un diverso orientamento che riconosce la potestà impositiva locale.

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