Cassazione Civile, Ordinanza n. 26789/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato in materia di IRES per l'anno d'imposta 2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo nulla la notifica della cartella perché eseguita tramite un servizio postale privato. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 46/1999 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la cartella era stata notificata tramite messo notificatore e che il servizio postale privato aveva curato solo la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. e dell'art. 1 del d.lgs. n. 261/1999, assumendo la legittimità dell'intervento dell'operatore privato per la raccomandata informativa, trattandosi di atto amministrativo e tributario e non di atto giudiziario; (3) violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. in punto di spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e dirimente il secondo motivo, rilevando che la disciplina invocata dalla CTR riguardava gli atti giudiziari e non gli atti impositivi o le cartelle di pagamento. Ha affermato che un operatore postale privato munito di licenza individuale può procedere alla notificazione di atti amministrativi e tributari, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione. Ha quindi accolto il ricorso, assorbendo i restanti motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge"
consente la notifica della cartella anche tramite soggetti abilitati dal concessionario; la Corte censura la decisione di merito per aver trascurato tale disciplina.
richiama la procedura di notificazione con raccomandata informativa successiva, rispetto alla quale il ricorrente sosteneva fosse legittimo l'impiego del servizio postale privato.
invocato per escludere invalidità della notifica in presenza della consegna e della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
la disciplina è riferita dalla Corte agli atti giudiziari; non è invece applicabile, secondo la decisione, agli atti impositivi e alle cartelle di pagamento.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999
la Corte afferma che l'operatore postale privato in possesso di licenza individuale può notificare atti amministrativi e tributari.
richiamati nel terzo motivo sul regolamento delle spese, ma la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
base del controllo automatizzato che ha condotto all'emissione della cartella di pagamento.
Massime di principio
- La disciplina della notificazione degli atti giudiziari non può essere automaticamente estesa alla notificazione delle cartelle di pagamento e, più in generale, degli atti impositivi e tributari.
- L'operatore postale privato munito di licenza individuale può validamente intervenire nella notificazione di atti amministrativi e tributari, quando la legge non richieda specificamente l'uso del servizio postale universale riservato agli atti giudiziari.
- Se la sentenza di merito fonda la nullità della notifica su una disciplina non pertinente al tipo di atto notificato, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- Quando un motivo di ricorso è dirimente e conduce alla cassazione della sentenza, le ulteriori censure restano assorbite.
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