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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29148/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna per il reato di furto aggravato in concorso, già pronunciata in primo grado e solo parzialmente riformata in appello sul trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato in concorso. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 120 e 624 c.p., sostenendo che il reato fosse improcedibile per difetto di querela, perché la querela sarebbe stata presentata da soggetto privo di un rapporto di detenzione qualificata con il fondo e non dal proprietario. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza o contraddittorietà della motivazione sul rigetto dell'eccezione di improcedibilità. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano un tema solo genericamente dedotto in appello e, comunque, investivano una censura che la sentenza di secondo grado non aveva dovuto esaminare in modo utile, poiché il motivo di appello era originariamente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso di persone nel reato, quale parte della contestazione originaria

  • art. 624 c.p.

    richiamato per il reato di furto contestato e per la censura sulla procedibilità a querela

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato quale aggravante del furto contestato

  • art. 120 c.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di improcedibilità per difetto di querela

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare che, in mancanza di ragioni di esonero, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado quando la censura investe un motivo di appello originariamente inammissibile, poiché un eventuale accoglimento non potrebbe produrre un esito favorevole in sede di rinvio.
  • Quando il giudice di appello non esamina una doglianza dedotta solo in modo generico e comunque inidonea a sorreggere un effetto utile, la relativa censura in cassazione non può essere coltivata utilmente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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