Cassazione Penale, Sentenza n. 22546/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per estorsione (con riqualificazione della recidiva in infraquinquennale) e confermato le statuizioni di primo grado. I motivi di ricorso: (i) contestazione della ricostruzione fattuale e della qualificazione giuridica dei fatti (artt. 629 e 393 c.p.), censurando l'attendibilità della persona offesa (Fortunato) e la mancata prova di natura usuraria del prestito; (ii) contestazione della sussistenza dell'aggravante "delle più persone riunite", per la presenza di un terzo non identificato (cd. Rosario) di cui si dubita l'effettivo coinvolgimento o consapevolezza dell'illegittimità; (iii) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con precedenti vicende giudicate (sentenza del 24/10/2022), per fatti coevi nel periodo 2020-2022; (iv) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive alla pena detentiva, nonostante la precedente concessione di semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza, con richiamo ai principi di progressività del trattamento penitenziario e reinserimento sociale (art. 27 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto inesaminabile in sede di legittimità poiché consisteva in doglianze di fatto e in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio già esaminato e motivatamente respinto in appello; il secondo motivo (aggravante) è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha motivatamente indicato elementi idonei a dimostrare il contributo del terzo alla maggiore intimidazione e al risultato estorsivo; il terzo motivo (continuazione) è stato considerato aspecifico e non ha confutato la motivazione dei giudici di merito circa l'assenza di una comune ideazione del reato; il quarto motivo (sanzioni sostitutive) è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha valutato la commissione dei fatti oggetto del processo come elemento nuovo e sintomatico della pericolosità e della mancata efficacia di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza rileva altresì la sussistenza di profili di colpa (testo originale incompleto nell'ultima parte).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla qualificazione del fatto (presunta usura); la Corte non ha ritenuto ammissibile la censura che mirava a una rivalutazione fattuale delle prove su tale punto.
Richiamato dal ricorrente in tema di possibile applicazione del reato meno grave; la Corte ha confermato che i fatti concreti esclusivano la configurabilità della norma più favorevole, avendo i giudici di merito accertato violenza e minaccia per pretese creditorie illecite.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Applicato per delimitare il sindacato della Cassazione: la Corte ricorda che non può riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie dei giudici di merito, potendo controllare solo vizi di motivazione, manifesta illogicità o omissioni giuridicamente apprezzabili.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di progressività del trattamento penitenziario e reinserimento; la Corte ha ritenuto che la progressione non impone automaticamente sanzioni sostitutive quando fatti successivi indicano maggiore pericolosità.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove: i motivi che si risolvono in doglianze di fatto o in una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente e argomentare puntualmente le ragioni per cui la motivazione del giudice di merito sarebbe viziata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello porta all'inammissibilità.
- L'aggravante "delle più persone riunite" può essere riconosciuta anche in presenza di un soggetto non identificato, purché emergano elementi indicativi del suo contributo ad amplificare l'intimidazione o l'efficacia del reato.
- Il vincolo della continuazione richiede prova non solo della contemporaneità o vicinanza temporale dei fatti, ma della comune ideazione o di una unitaria volizione criminosa; l'assenza di questa prova legittima la separazione dei fatti.
- La precedente concessione di misure più favorevoli (es. semilibertà) non garantisce automaticamente l'applicazione di sanzioni sostitutive per condanne successive, specie se la nuova condotta denota una maggiore pericolosità o inefficacia delle misure meno afflittive.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali; la formulazione del motivo deve essere tecnica e specifica per evitare tale esito.
Testo integrale
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