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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03992/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado, limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, quale amministratore di una società immobiliare poi fallita. I fatti contestati riguardavano finanziamenti infruttiferi erogati fino al 2009 dalla società fallita in favore di società controllanti per oltre dieci milioni di euro, ritenuti privi di giustificazione economica. Con il primo motivo è stato dedotto il travisamento della prova quanto alla valutazione della situazione economica della società finanziatrice, sostenendo che i dati di bilancio mostravano solidità patrimoniale e non dissesto, e quanto al dato temporale, poiché il fallimento era intervenuto otto anni dopo le condotte, circostanza che avrebbe richiesto una diversa valutazione della genesi del dissesto e del nesso con le operazioni contestate. Con il secondo motivo si è contestata la qualificazione distrattiva dei finanziamenti infruttiferi, sostenendo che tali operazioni sarebbero state solo un'alternativa alla distribuzione di dividendi di pari importo e che la loro antigiuridicità non deriverebbe dagli effetti economici ma dalla qualificazione nominale dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, pur dovendosi valutare ex ante l'idoneità lesiva di atti distanziati nel tempo dal fallimento, ciò non esclude la rilevanza di condotte anteriori che presentino caratteristiche obiettive tali da esporre a pericolo il patrimonio della massa creditoria. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario un nesso causale tra distrazione e successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento dell'impresa mediante destinazione delle risorse ad impieghi estranei all'attività. È stato poi ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che il finanziamento infruttifero a favore di società del gruppo, in assenza di vantaggio compensativo per la finanziatrice e con impossibilità della beneficiaria di corrispondere interessi o garantire la conservazione del credito, integra una distrazione rilevante; la distribuzione di dividendi, invece, costituisce adempimento di un debito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    La distrazione di risorse sociali in favore di società del gruppo, priva di giustificazione economica e di vantaggio compensativo per la società finanziatrice, integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

  • art. 15 l. fall.

    Non è richiesto un nesso causale tra la condotta distrattiva e il successivo fallimento; è sufficiente il depauperamento dell'impresa e l'esposizione a pericolo della massa dei creditori.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, la verifica della condotta deve considerare la sua concreta idoneità lesiva rispetto alla garanzia dei creditori, mediante un apprezzamento ex ante quando l'atto è temporalmente distante dal fallimento.
  • La distanza temporale tra l'atto dispositivo e il fallimento non esclude la bancarotta, se la condotta presenta caratteristiche oggettive idonee a depauperare il patrimonio sociale e a mantenere nel tempo l'esposizione a pericolo della massa creditoria.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non occorre provare un nesso causale tra singola distrazione e fallimento finale; è sufficiente dimostrare che l'agente abbia sottratto risorse dell'impresa destinandole a impieghi estranei all'attività sociale.
  • Il finanziamento infruttifero erogato a favore di una società del medesimo gruppo può assumere natura distrattiva quando la beneficiaria non sia in grado di corrispondere gli interessi pattuiti o di conservare la garanzia del credito e manchi un vantaggio compensativo per la società finanziatrice.
  • La distribuzione di dividendi non è assimilabile alla distrazione perché costituisce adempimento di un debito verso i soci, mentre il finanziamento infruttifero a condizioni non economicamente giustificate può comportare depauperamento del patrimonio sociale.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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