Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di una società interamente partecipata dallo Stato, inserita nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, volta a ottenere: (i) l'adeguamento delle retribuzioni con riferimento agli scatti di anzianità maturati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013; (ii) il trattamento economico corrispondente al miglior inquadramento conseguito da alcuni di loro; (iii) l'indennità di vacanza contrattuale dal luglio 2010 al 31 dicembre 2013. La Corte d'appello aveva accolto tali domande, disapplicando la circolare ministeriale che aveva applicato il blocco. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122/2013, sostenendo che il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità si applica anche alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, quindi anche alla società; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 9, comma 17, del d.l. n. 78/2010, assumendo che, per identica ratio, dovesse ritenersi esclusa anche la pretesa all'indennità di vacanza contrattuale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e, per identità di ratio, ha ritenuto travolta anche la statuizione sull'IVC.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società, ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato le originarie domande dei lavoratori. Ha inoltre condannato i controricorrenti alla rifusione delle spese di primo grado, di appello e di legittimità. La decisione si fonda sul principio già affermato in precedenti conformi, secondo cui il blocco triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità previsto per il pubblico impiego contrattualizzato si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra cui la società ricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico dei dipendenti non possa superare quello ordinariamente spettante per il 2010, in funzione di contenimento della spesa pubblica
art. 9, comma 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
dispone il congelamento triennale dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, senza recuperi successivi, e con effetti solo giuridici delle progressioni nel periodo considerato; la Corte ne afferma l'applicabilità anche alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della p.a.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122
proroga l'efficacia delle misure di blocco fino al 31 dicembre 2014, con disciplina che esclude il recupero degli incrementi eventualmente riconosciuti
art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122
richiamato dalla ricorrente come norma che esclude la possibilità di recupero degli incrementi contrattuali eventualmente riconosciuti dal 2011
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sulla base della rilevazione ISTAT; la Corte vi collega l'ambito soggettivo di applicazione del blocco retributivo
richiamato per aderire alle motivazioni dei precedenti conformi della Corte di cassazione
art. 9, comma 17, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
invocato per sostenere l'estensione del blocco dei contratti collettivi anche alla pretesa all'indennità di vacanza contrattuale
Massime di principio
- Il blocco triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità previsto per finalità di contenimento della spesa pubblica si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT.
- Quando una norma di contenimento della spesa disciplina in modo espresso gli effetti economici delle progressioni e degli scatti nel periodo di blocco, non è consentito riconoscere in sede giudiziale recuperi o adeguamenti retributivi incompatibili con tale disciplina.
- Se la censura relativa al congelamento degli adeguamenti retributivi è accolta, per identità di ratio possono risultare travolte anche le statuizioni dipendenti che presuppongono il medesimo assetto normativo, come la pretesa all'indennità di vacanza contrattuale.
- La cassazione può decidere senza rinvio quando, applicato il principio di diritto consolidato, non residuano accertamenti di fatto e la domanda originaria deve essere rigettata nel merito.
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