Cassazione Penale, Ordinanza n. 36664/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 3 febbraio 2026 della Corte di appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara per furto. La pena era di quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa, con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, assumendo incompatibile il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva con il diniego della particolare tenuità.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha ribadito che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, valutando le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, c.p. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva correttamente escluso la non abitualità, in considerazione delle almeno sette precedenti condanne per reati dello stesso genere (furti, rapine e ricettazioni). Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non è stato ritenuto incompatibile con tale conclusione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ha confermato la pronuncia del Tribunale di Novara che aveva ritenuto Adduci Mario colpevole del reato di cui all'art. 624 cod.pen.
La disposizione individua il reato di furto per il quale l’imputato è stato condannato nei giudizi di merito; la decisione di legittimità non esamina ulteriormente gli elementi costitutivi del reato.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., sussista l'indice della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
La causa di non punibilità presuppone la coesistenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità della condotta; la prima va valutata considerando modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., sussista l'indice della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
I criteri dell’art. 133, comma 1, c.p. orientano la valutazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo ai fini dell’accertamento della particolare tenuità dell’offesa.
Massime di principio
- L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiede la compresenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento; la mancanza anche di una sola di tali condizioni impedisce di escludere la punibilità.
- La particolare tenuità dell’offesa va valutata considerando le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri direttivi dell’art. 133, comma 1, c.p.
- La pluralità di precedenti condanne per reati dello stesso genere può fondare il giudizio di abitualità della condotta e giustificare il diniego dell’art. 131-bis c.p.; tale valutazione non è contraddetta, di per sé, dalla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
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