Sentenza del 23/07/2015 n. 7530 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Processo tributario - Appello - Specificità dei motivi - Effetto devolutivo dell'impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere dell'appellante di formulare motivi di appello specifici nel processo tributario. Non è sufficiente individuare genericamente la sentenza o le statuizioni impugnate, né richiamare le deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado. L'appellante deve esporre, anche sinteticamente, le censure rivolte alla motivazione della sentenza impugnata, indicando le ragioni per cui la decisione sarebbe errata. La parte volitiva dell'appello deve quindi essere accompagnata da una parte argomentativa effettivamente critica e correlata alle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione.
La decisione
L'appello privo di una specifica confutazione delle ragioni della sentenza di primo grado è inammissibile. L'effetto devolutivo dell'impugnazione opera nei limiti delle statuizioni e delle censure concretamente dedotte: vale il principio "tantum devolutum quantum appellatum". La specificità dei motivi costituisce non solo un criterio per delimitare l'oggetto del giudizio d'appello, ma anche una condizione per l'esercizio stesso del potere di impugnazione.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
L'appello deve essere proposto a pena di inammissibilità con atto di appello contenente i motivi specifici dell'impugnazione.
La norma impone che l'appello tributario individui in modo chiaro le statuizioni contestate e sviluppi una critica concreta alle motivazioni della sentenza impugnata; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'articolo 337.
Il rinvio alle regole del codice di procedura civile rafforza l'applicazione dei principi generali in materia di impugnazioni, tra cui la necessità di motivi specifici e correlati alla decisione impugnata.
Principio del tantum devolutum quantum appellatum
Il giudice d'appello può esaminare solo le statuizioni e le questioni effettivamente devolute mediante motivi specifici; ciò che non è adeguatamente censurato resta fuori dal thema decidendum dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un appello deve spiegare perché la sentenza di primo grado è erronea, non limitarsi a dichiarare il dissenso o a riproporre genericamente le difese già svolte.
- I motivi devono essere collegati alle singole ragioni della decisione impugnata: quanto più la sentenza è articolata, tanto più puntuale deve essere la critica dell'appellante.
- Il semplice richiamo agli atti e alle conclusioni del primo grado, senza una rielaborazione critica, normalmente non soddisfa il requisito di specificità.
- Le questioni non censurate con motivi chiari e specifici non vengono normalmente riesaminate dal giudice d'appello.
- Prima di proporre un appello è opportuno individuare ogni capo sfavorevole della sentenza, riportare o sintetizzare la relativa motivazione e contrapporre a ciascuna ragione una censura concreta, giuridica o fattuale.
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