Sentenza del 23/07/2015 n. 1337 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Giochi e lotterie - New slot - Esercizio illecito di apparecchio di gioco senza collegamento telematico ai sensi dell'art. 39, comma 13, d.l. 30.09.2003, n. 269 - Responsabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria ha impugnato l'accertamento relativo al PREU per l'anno 2006, riferito a due apparecchi da gioco installati presso un bar, muniti di nulla osta ma non collegati alla rete telematica e successivamente sequestrati. Ha sostenuto che la responsabilità per l'illecito esercizio gravasse sul gestore o sull'esercente, richiamando la disciplina introdotta dalla legge n. 296/2006, che configura la responsabilità del concessionario come residuale e solidale quando non siano identificabili gli autori materiali della violazione. Ha inoltre contestato l'applicazione retroattiva di tale disciplina, i poteri di controllo dell'Amministrazione, le sanzioni e la possibilità di effettuare ulteriori rettifiche dopo i versamenti già effettuati.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Per i fatti verificatisi nel 2006 era applicabile l'art. 39, comma 13, del d.l. n. 269/2003, che individuava nel concessionario titolare del nulla osta il soggetto tenuto al pagamento del PREU. L'art. 39-quater, introdotto dalla legge n. 296/2006 con decorrenza successiva, non è stato ritenuto applicabile retroattivamente per limitare la responsabilità del concessionario, poiché in materia tributaria non opera il principio penale della retroattività della norma più favorevole. La concessionaria era inoltre obbligata, per legge e per il capitolato tecnico, a collegare gli apparecchi alla rete e a verificarne il regolare funzionamento. I poteri di controllo dell'Amministrazione sono stati ritenuti applicabili in quanto procedimentali e comunque già previsti da disposizioni anteriori. Le sanzioni sono state correttamente applicate nella misura del 30% prevista dalla disciplina vigente all'epoca, senza duplicazione d'imposta, poiché i versamenti precedenti dovevano essere scomputati dal maggiore importo accertato. Spese compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003
Si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5% delle somme giocate dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nullaosta.
Per il periodo anteriore alla legge finanziaria 2007, la norma individuava direttamente nel concessionario titolare del nulla osta il soggetto passivo del PREU, anche in relazione ad apparecchi non collegati telematicamente.
Art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269/2003, introdotto dall'art. 84 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione [dei responsabili], sono responsabili in solido il soggetto che ha provveduto all'installazione, il possessore del locale e il concessionario titolare del relativo nullaosta.
La disposizione ha limitato la responsabilità del concessionario, rendendola residuale e solidale quando non siano identificabili gli autori dell'illecito, ma tale disciplina più favorevole non è stata applicata retroattivamente ai fatti del 2006.
Art. 39-quinquies, d.l. n. 269/2003, introdotto dalla legge n. 296/2006
La norma sanzionatoria successiva non è stata applicata; sono state invece utilizzate le sanzioni previste dalla disciplina vigente al momento della violazione.
Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997
È stata applicata la sanzione del 30% prevista dalla disciplina previgente, ritenuta applicabile ai fatti contestati.
Art. 3 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
In materia tributaria sancisce l'irretroattività delle norme impositive, ma non impone l'applicazione retroattiva della disciplina successiva più favorevole al contribuente.
Art. 8 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge n. 27/2003
Conferma che i poteri di controllo dell'Amministrazione in materia di PREU erano già previsti anteriormente alla legge n. 296/2006.
Art. 51 del d.P.R. n. 633/1972
I poteri di controllo richiamati dalla disciplina successiva sono stati qualificati come procedimentali; pertanto si applicano secondo il principio tempus regit actum, senza costituire un'imposizione retroattiva.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto obbligato a un tributo occorre applicare la disciplina sostanziale vigente al momento della violazione o del presupposto d'imposta.
- In materia tributaria una norma successiva più favorevole non è automaticamente retroattiva, diversamente dal principio del favor rei proprio della materia penale.
- Quando la legge e il titolo concessorio impongono al concessionario di installare, collegare e controllare gli apparecchi, il concessionario può rispondere del PREU anche se l'illecito materiale è stato commesso dal gestore o dall'esercente.
- Le norme che regolano i poteri di verifica dell'Amministrazione hanno natura procedimentale e, di regola, si applicano al momento dell'esercizio del controllo, purché il potere trovi fondamento normativo.
- I versamenti già effettuati non impediscono una successiva rettifica: non vi è duplicazione d'imposta se quanto già pagato viene detratto dal maggiore importo accertato.
- La responsabilità residuale introdotta dalla legge finanziaria 2007 può rilevare per gli illeciti successivi alla sua entrata in vigore, ma non per ridurre retroattivamente la responsabilità prevista dalla disciplina precedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 178 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 179 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 180 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 181 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 1350 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 3460 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →