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Sentenza

Sentenza del 23/07/2015 n. 180 - Corte Costituzionale

AMBIENTE - Gestione dei rifiuti - Norme della Regione Basilicata - Prosecuzione del conferimento in discarica di rifiuti non trattati ben oltre il termine previsto dalla legge statale - Disciplina difforme da quella nazionale in materia riservata alla competenza esclusiva dello stato - Illegittimità costituzionale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due disposizioni della legge regionale. L'art. 42, commi 4 e 5, consentiva, fino al 31 luglio 2015, di conferire in discarica rifiuti solidi urbani non pericolosi sottoposti a un generico "trattamento parziale", rinviando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti trattati. Secondo il Governo, tale disciplina contrastava con gli artt. 7 e 17 del d.lgs. n. 36 del 2003, con la direttiva 1999/31/CE e con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., perché incideva sulla materia della tutela dell'ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale, e riduceva il livello uniforme di tutela ambientale. L'art. 51, comma 4, consentiva inoltre di attribuire temporaneamente funzioni dirigenziali a dipendenti regionali di categoria D3, riconoscendo il trattamento accessorio dirigenziale. Tale disposizione è stata censurata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto disciplinava il rapporto di lavoro pubblico privatizzato e l'assegnazione a mansioni superiori, materia rientrante nell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto entrambe le questioni principali. Ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 42, commi 4 e 5, e l'art. 51, comma 4, della legge regionale Basilicata n. 26 del 2014. Per la disciplina sui rifiuti, la Corte ha ritenuto che la Regione avesse consentito il conferimento di rifiuti non trattati oltre il termine statale del 31 dicembre 2009, invadendo la competenza esclusiva dello Stato e abbassando il livello di tutela ambientale uniforme. Per il conferimento di funzioni dirigenziali, ha ritenuto che la Regione avesse disciplinato mansioni, inquadramento e trattamento retributivo del personale in violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. Le ulteriori censure fondate sull'art. 117, primo comma, e sull'art. 97 Cost. sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • Art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione

    "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"

    La gestione dei rifiuti rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Lo Stato stabilisce livelli uniformi di tutela ambientale che le Regioni non possono derogare o peggiorare.

  • Art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, comprese l'assegnazione temporanea a mansioni diverse, l'inquadramento e il trattamento retributivo, appartiene alla competenza esclusiva statale e vincola anche le Regioni.

  • Art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

    "i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento"

    Il conferimento in discarica di rifiuti non trattati è vietato, salvo che sia dimostrata la non necessità del trattamento. Il trattamento comprende processi idonei a modificare le caratteristiche dei rifiuti e a consentirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

  • Art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

    "Le discariche già autorizzate ... possono continuare a ricevere ... i rifiuti per cui sono state autorizzate"

    La disposizione transitoria prevedeva un termine per l'adeguamento delle discariche e non consentiva proroghe regionali indefinite o ulteriori rispetto ai termini stabiliti dalla normativa statale.

  • Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

    La direttiva mira a garantire un'elevata protezione dell'ambiente e costituisce il fondamento europeo dell'obbligo di trattamento dei rifiuti prima del conferimento in discarica.

  • Art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    "conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali"

    Disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo regole statali, alle quali gli ordinamenti regionali devono adeguarsi nei limiti previsti dalla legge.

  • Art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    Disciplina l'assegnazione a mansioni superiori. Una legge regionale non può creare una diversa forma di attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali che eluda i requisiti statali e contrattuali, soprattutto quando produce effetti retributivi.

Massime di principio

  • Quando una materia è ricondotta alla competenza esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, Cost., la Regione non può adottare discipline derogatorie che riducano il livello minimo uniforme di tutela fissato dalla legge statale.
  • In materia ambientale, esigenze organizzative o ritardi nella realizzazione degli impianti non giustificano proroghe regionali agli obblighi statali sul trattamento e sullo smaltimento dei rifiuti.
  • Una disciplina regionale non può utilizzare formule generiche, come "trattamento parziale", per eludere un obbligo statale puntuale, soprattutto quando la normativa nazionale definisce con precisione il trattamento richiesto.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, le regole su mansioni, inquadramento e retribuzione rientrano nell'ordinamento civile: le Regioni non possono introdurre autonomamente nuove forme di attribuzione di funzioni superiori non previste dalla disciplina statale o dalla contrattazione collettiva.
  • La temporaneità dell'incarico non rende automaticamente legittima una deroga: occorre verificare se ricorrano effettivamente i presupposti dell'istituto statale applicabile, come la reggenza o l'assegnazione a mansioni superiori.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale elimina le disposizioni regionali impugnate, con prevalenza delle regole statali nelle situazioni analoghe.

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