Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/07/2015 n. 1350 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi prodotti in forma associata - Definizione del reddito sociale da parte della società tramite accertamento con adesione - E' titolo per l'accertamento parziale nei confronti dei soci - Legittimità per il socio di opporsi all'accertamento del maggior reddito di partecipazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società di persone aveva definito il proprio maggior reddito mediante accertamento con adesione. L'Amministrazione finanziaria aveva quindi utilizzato tale definizione come base per un accertamento parziale nei confronti del socio, imputandogli il corrispondente maggior reddito di partecipazione. Il socio, pur non contestando necessariamente la validità dell'adesione della società, sosteneva di poter non aderire a sua volta e di poter impugnare autonomamente l'accertamento a lui notificato, deducendo specifiche ragioni di illegittimità o infondatezza.

La decisione

La definizione del reddito sociale mediante accertamento con adesione costituisce titolo sufficiente per emettere un accertamento parziale nei confronti dei soci relativamente al maggior reddito di partecipazione. Tuttavia, l'adesione della società non vincola automaticamente il socio: quest'ultimo conserva il diritto di opporsi all'accertamento notificatogli e può contestarlo con specifici motivi di impugnativa. La decisione riconosce quindi la legittimità dell'accertamento parziale quale strumento dell'Amministrazione, ma anche l'autonoma facoltà difensiva del socio.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento con adesione

    L'adesione della società alla definizione del maggior reddito sociale produce effetti nei confronti della società e consente all'Amministrazione di procedere all'accertamento del maggior reddito imputabile ai soci, ma non determina automaticamente l'acquiescenza dei soci.

  • Disciplina dell'accertamento parziale

    La definizione del reddito della società può costituire il presupposto per un accertamento parziale nei confronti dei soci relativamente al reddito di partecipazione, senza però impedire al socio di impugnare autonomamente l'atto.

  • Regime fiscale dei redditi prodotti in forma associata

    Il reddito della società di persone viene imputato ai soci in proporzione alla partecipazione; tuttavia, l'imputazione fiscale non elimina il diritto del singolo socio di contestare l'accertamento rivolto nei suoi confronti.

Massime di principio

  • L'adesione della società a un accertamento fiscale non equivale automaticamente all'adesione dei soci e non impedisce loro di esercitare il diritto di difesa.
  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare la definizione del reddito sociale come base per accertare il maggior reddito di partecipazione dei soci.
  • Il socio che intende contestare l'accertamento deve formulare specifici motivi di impugnazione; la mera opposizione generica non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra la validità dell'accertamento emesso nei confronti della società e la legittimità dell'atto individuale notificato al socio.
  • La responsabilità fiscale derivante dall'imputazione per trasparenza non priva il socio dell'autonomia processuale e della possibilità di contestare presupposti, importi o modalità dell'accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.