Sentenza del 23/07/2015 n. 179 - Corte Costituzionale
Aiuti di Stato - Contributo pubblico conferito ad operatore economico privato superiore alla soglia "de minimis" - Riparto di competenze tra Commissione Europea e giudici nazionali - Mancato adempimento dell'obbligo di notifica finalizzato alle verifiche di pertinenza della Commissione - Contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'art. 1, comma 2, della legge regionale Marche n. 22 del 2014, che prevedeva un contributo straordinario di 1.100.000 euro a favore della società aeroportuale A. S.p.A. per adempimenti fiscali pregressi. Secondo il Governo, la misura costituiva astrattamente un aiuto di Stato, essendo finanziata con risorse pubbliche, destinata a un operatore economico attivo nel mercato del trasporto aereo e superiore alla soglia de minimis di 200.000 euro in tre esercizi finanziari. La Regione non aveva notificato preventivamente il progetto alla Commissione europea, né aveva ottenuto una decisione favorevole, violando l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, TFUE.
La decisione
La Corte costituzionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità della Regione e ha dichiarato fondata la questione. Ha precisato che spetta alla Commissione europea valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, mentre il giudice nazionale deve verificare soltanto se la misura sia astrattamente qualificabile come aiuto di Stato e se sia stato rispettato l'obbligo di previa notifica. Le giustificazioni della Regione, fondate sul servizio di interesse economico generale, sulle caratteristiche dell'aeroporto e sulla natura compensativa del contributo, avrebbero dovuto essere sottoposte alla Commissione nella procedura di notifica. Di conseguenza, l'art. 1, comma 2, della legge regionale Marche n. 22 del 2014 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Norme richiamate
Art. 117, primo comma, della Costituzione
Impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea; la violazione delle regole europee sugli aiuti di Stato rende costituzionalmente illegittima la norma regionale.
Art. 107 TFUE
Sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscano talune imprese o produzioni falsando o minacciando di falsare la concorrenza.
Individua i requisiti astratti dell'aiuto di Stato: risorse pubbliche, vantaggio selettivo a un'impresa, potenziale alterazione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri.
Art. 108, paragrafo 3, TFUE
Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Stabilisce l'obbligo di previa notifica dei progetti di aiuto e il divieto di dare esecuzione alla misura prima della decisione della Commissione, salvo esenzioni applicabili.
Art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012
Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato [...] contestualmente alla notifica, trasmettono [...] una scheda sintetica della misura notificata.
Disciplina gli adempimenti nazionali collegati alla notifica degli aiuti di Stato alla Commissione europea.
Art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis
L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti entro la soglia e conformi alle condizioni del regolamento sono esentati dall'obbligo di notifica; il contributo di 1.100.000 euro eccedeva tale limite.
Art. 106, paragrafo 2, TFUE
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [...] sono sottoposte alle norme dei trattati [...] nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento [...] della specifica missione loro affidata.
Può consentire deroghe alle regole sugli aiuti di Stato per compensazioni realmente necessarie a un servizio di interesse economico generale, ma la relativa applicabilità non può essere unilateralmente presunta dal soggetto erogatore quando la misura è astrattamente un aiuto notificabile.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione attribuisce risorse selettive a un'impresa che opera sul mercato, occorre verificare preliminarmente se la misura sia astrattamente un aiuto di Stato.
- Il superamento della soglia de minimis esclude l'esenzione automatica dall'obbligo di notifica; in tal caso il progetto deve essere notificato alla Commissione europea prima dell'esecuzione, salvo una specifica esenzione normativa applicabile.
- Il giudice nazionale non decide se l'aiuto sia compatibile con il mercato interno: verifica principalmente la qualificazione astratta della misura e il rispetto dell'obbligo di previa notifica e dello standstill.
- La natura pubblica del beneficiario, la gestione di un servizio di interesse economico generale o la finalità di ripianare debiti non escludono automaticamente la disciplina sugli aiuti di Stato.
- Eventuali deroghe o giustificazioni, come la compensazione di obblighi di servizio pubblico, devono essere adeguatamente documentate e valutate secondo le condizioni europee applicabili, preferibilmente attraverso la procedura di notifica o mediante un'esenzione chiaramente applicabile.
- L'erogazione di un aiuto notificabile senza previa notifica e senza decisione favorevole della Commissione può comportare l'illegittimità della norma nazionale o regionale che lo prevede.
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