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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20761/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava un presunto errore di calcolo nell'ordinanza del 14/12/2018 che aveva indicato, quale pena base per la sentenza del 2012, anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione invece che anni sedici. Per tale motivo chiedeva la correzione della determinazione della continuazione, sostenendo che andasse eliminata la quota di mesi dieci, giorni venti e che la pena complessiva dovesse rideterminarsi in anni ventuno, mesi due, giorni venti di reclusione (anziché anni ventidue, mesi uno, giorni dieci). Il ricorrente richiamava anche il provvedimento di cumulo del Procuratore generale del 13/02/2020 come prova dell'errore persistente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 3542 del 14/10/2019, depositata 2020) aveva già annullato senza rinvio l'ordinanza del 14/12/2018 e rideterminato correttamente la pena complessiva in anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione, tenendo conto della rideterminazione della pena base intervenuta in sede rescissoria. Di conseguenza non sussisteva alcuna ulteriore ragione giuridica per sottrarre altri mesi e giorni dalla pena complessiva. La Corte ha inoltre richiamato il provvedimento di determinazione di pene concorrenti del Procuratore generale del 13/02/2020, nel quale la pena rideterminata dalla Cassazione era stata effettivamente considerata. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente quale parametro di censura per vizio di motivazione e violazione nelle decisioni impugnate; la Corte ha ritenuto infondata la censura ai sensi di questa norma perché la questione era già stata risolta dalla Corte di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Corte di cassazione, Sez. 5, sent. n. 3542 del 14/10/2019 (dep. 2020)

    Decisione di legittimità che ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 14/12/2018 limitatamente alla determinazione della pena e ha rideterminato la pena complessiva in anni ventidue, mesi uno, giorni dieci: decisione ritenuta vincolante e già correttiva dell'errore denunciato.

  • Corte di cassazione, sent. n. 3242 del 2020

    Men­zionata nel ricorso come intervento che aveva modificato l'entità di parte dell'aumento per il reato satellite; contribuisce al quadro giurisprudenziale che ha portato alla ridefinizione del calcolo della pena, senza tuttavia rendere fondata la richiesta di ulteriore correzione.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla senza rinvio e ridetermina la pena, quella determinazione è vincolante per i giudici dell'esecuzione e impedisce correzioni ulteriori della stessa questione salvo che emerga un nuovo e diverso vizio giuridico.
  • La correzione di meri errori di calcolo è ammissibile, ma non può essere invocata per ottenere una riduzione quando lo stesso errore è già stato oggetto di rettifica da una decisione di legittimità.
  • Chi chiede la correzione deve dimostrare non solo l'errore aritmetico, ma anche che l'errore non è stato già compensato o eliminato da provvedimenti superiori (es. pronunce della Cassazione o determinazioni di cumulo che recepiscono la sentenza di legittimità).
  • Il richiamo da parte del giudice dell'esecuzione al provvedimento del Procuratore generale che ha incorporato la statuizione della Cassazione costituisce elemento utile a dimostrare che la rideterminazione della pena è stata effettivamente applicata.
  • Le impugnazioni basate su motivi di vizio di motivazione o violazione di legge ai sensi dell'art. 619 c.p.p. devono essere fondate su ragioni giuridiche concrete: mere contestazioni di sommatorie o conteggi già riconsiderati da organi di legittimità sono normalmente destinate al rigetto.
  • In caso di rigetto del ricorso, si applica l'art. 616 c.p.p. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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