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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32696/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo che la decisione del tribunale fosse viziata da motivazione meramente apparente o comunque insufficiente, contraddittoria o illogica. La Corte ricostruisce il contenuto del provvedimento impugnato: la proroga era stata giustificata con riferimento alla carriera criminale del ricorrente, al ruolo di rilievo nell'associazione mafiosa di riferimento, alla perdurante operatività del clan Nardo e alla mancanza di elementi di dissociazione, ritenendo persistente il pericolo di collegamenti con il sodalizio e la possibilità di ripristino dei contatti criminosi in caso di cessazione delle restrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio sulla proroga del regime 41-bis, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e che il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Nel caso concreto, l'ordinanza del tribunale di sorveglianza aveva offerto una motivazione adeguata e non apparente, valorizzando elementi fattuali ritenuti logicamente idonei a fondare la persistenza del pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale. Conseguentemente, la censura è stata reputata infondata nei termini di violazione di legge e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    I provvedimenti applicativi del regime detentivo differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi di due anni, purché non risulti la perdita della capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive; il controllo del giudice di legittimità è limitato alla violazione di legge e alla motivazione meramente apparente.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il Tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto rispetto alle esigenze indicate dal comma 2; la Corte ne ricava che è sindacabile in cassazione la sola violazione di legge, comprensiva della motivazione mancante o apparente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La mancanza di motivazione integra violazione di legge, rilevante nel controllo di legittimità sulle decisioni in materia di 41-bis.

  • artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Richiamati per le forme del procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza.

  • art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279

    Ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 41-bis ord. pen., disciplinando la proroga del regime speciale.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 2000

    Richiamata solo per la condanna della parte ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Sez. Un. 28/5/2003, Pellegrino

    Richiamata per il principio secondo cui la motivazione meramente apparente è censurabile in cassazione.

  • Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola

    Richiamata per il medesimo principio sulla motivazione apparente e sull'intelligibilità della ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel sindacato di legittimità sui provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla violazione di legge; non sono deducibili i meri vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
  • La violazione di legge comprende anche l'ipotesi di motivazione mancante o solo apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità necessari a rendere comprensibile la ratio decidendi.
  • Una motivazione è meramente apparente quando le argomentazioni sono tali da non affrontare realmente le questioni dedotte, o da eluderle con passaggi logici scoordinati e carenti, pur essendo formalmente presente un apparato argomentativo.
  • La proroga del regime 41-bis può essere confermata quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti relativi alla perdurante pericolosità di collegamenti del detenuto con l'associazione criminale, alla sua posizione apicale e all'operatività attuale del sodalizio, in assenza di significativi indici di dissociazione.
  • In presenza di ricorso inammissibile per difetto di deducibilità di vizi non consentiti, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ove non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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