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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22624/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il COA ha impugnato la sentenza del CNF che aveva annullato la dichiarazione di ineleggibilità dell'avv. Afeltra e aveva ordinato la modifica della graduatoria reinserendolo tra gli eletti. Il COA sosteneva che la Commissione Elettorale, ai sensi degli artt. 9 e 15 della legge n.113/2017, poteva ammettere la candidatura con riserva e, all'esito dello scrutinio ma prima della proclamazione, escludere il candidato ritenuto ineleggibile; inoltre censurava la sentenza del CNF per non avere verificato ex officio la causa di ineleggibilità consistente nel superamento del limite dei due mandati consecutivi (art. 3 l.113/2017). Il ricorso per cassazione mirava quindi a confermare la possibilità per la Commissione di decidere sull'eleggibilità anche dopo il voto e a ottenere la conferma dell'ineleggibilità dell'Afeltra per superamento dei mandati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del COA. Ha ritenuto che, in mancanza di previsione normativa, non è consentita l'ammissione con riserva alle elezioni per i Consigli degli Ordini forensi e che la Commissione elettorale deve verificare i requisiti di eleggibilità prima delle operazioni di voto. Dopo lo scrutinio la sua competenza è limitata al conteggio dei voti, alla formazione della graduatoria e alla proclamazione degli eletti; non può quindi escludere un candidato già ammesso (anche provvisoriamente) in modo tale da alterare l'esito della votazione. Quanto alla censura sul mancato accertamento del superamento del limite dei due mandati, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione non rientrava nella materia del contendere sottoposta al CNF in quel reclamo; la verifica sulla reale sussistenza della causa di ineleggibilità potrà essere proposta dagli interessati con specifico motivo di impugnazione avverso la nuova proclamazione. Sono compensate le spese del giudizio di legittimità; applicata la disposizione del D.P.R. n.115/2002 (art.13, comma 1-quater).

Norme richiamate

  • legge n. 113/2017, art. 9 comma 5

    la commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti

    La Corte riconosce il compito di verifica attribuito alla Commissione ma interpreta la norma nel senso che tale verifica deve svolgersi prima del voto: non legittima l'ammissione con riserva né attribuisce alla Commissione il potere di escludere un candidato dopo lo scrutinio senza violare l'integrità del voto.

  • legge n. 113/2017, art. 15

    terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente del tribunale e a tutti gli altri ordini, curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine

    La sequenza procedimentale prevista indica che, una volta concluse le operazioni di voto e lo scrutinio, la Commissione ha compiti predeterminati (conteggio, formazione graduatoria, proclamazione) e non può esercitare attività di verifica che incidano retroattivamente sull'esito del voto.

  • legge n. 113/2017, art. 3 (limite dei mandati)

    La norma mira a limitare i mandati consecutivi. La Corte di Cassazione ricorda i precedenti delle Sezioni Unite che interpretano il limite in senso oggettivo (durata della consiliatura). Nel caso concreto la Corte non ha deciso sulla sussistenza del divieto, ritenendo la questione non compresa nella materia del reclamo originario.

  • legge professionale forense, art. 36

    Attribuisce al Consiglio Nazionale Forense competenza giurisdizionale esclusiva sulle impugnazioni relative alla proclamazione degli eletti: il CNF può annullare la proclamazione se accerta violazioni di legge procedimentali.

  • legge n. 113/2017, art. 28

    Rilevata nella motivazione come norma attinente ai rimedi esperibili dai candidati (possibilità di impugnare e chiedere misure cautelari dinanzi al CNF) nei confronti di provvedimenti di esclusione adottati dalla Commissione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma richiamata per la compensazione delle spese di giudizio: la Corte ha ritenuto sussistere motivo per compensare le spese alla luce della novità della questione.

  • Cass. S.U. n. 8566/2021 e successivi precedenti delle Sezioni Unite (9771, 9755, 9751/2024)

    Giurisprudenza richiamata in relazione all'interpretazione del limite dei mandati (interpretazione oggettiva della durata della consiliatura). La Corte ne prende atto ma ritiene che la verifica della sussistenza dell'eventuale causa di ineleggibilità debba essere proposta con il motivo pertinente nella sede opportuna.

Massime di principio

  • L'ammissione 'con riserva' di candidature non trova applicazione automatica nelle elezioni degli Ordini forensi: senza espressa previsione normativa, essa non è consentita perché può alterare l'esito del voto.
  • La Commissione Elettorale deve verificare i requisiti di eleggibilità prima dell'inizio delle votazioni; dopo lo scrutinio i suoi poteri si limitano al conteggio, alla formazione della graduatoria e alla proclamazione degli eletti.
  • Se una Commissione ammette erroneamente un candidato o lo esclude dopo il voto, la via corretta per la rettifica è l'impugnazione giurisdizionale (CNF) della proclamazione; non è legittimo che la Commissione modifichi i risultati dopo lo scrutinio con esclusioni che incidono sul risultato.
  • Il CNF ha competenza esclusiva a conoscere delle impugnazioni relative alla proclamazione degli eletti ed è legittimato ad annullare la proclamazione per vizi procedimentali; tuttavia non decide oltre la materia del reclamo ad esso sottoposta.
  • La questione sostanziale dell'ineleggibilità (es. superamento del limite dei mandati) va sollevata esplicitamente e potrà essere valutata nella sede giurisdizionale competente con specifico motivo: non può essere surrettiziamente deciso in un procedimento che riguarda esclusivamente la legittimità procedimentale.
  • In elezioni con elettorato ristretto è particolarmente lesivo per la par condicio consentire la partecipazione provvisoria di candidati la cui ammissibilità sia dubbia, perché anche una breve campagna può alterare la ripartizione dei voti.
  • Proceduralmente, chi ritiene illegittima una decisione della Commissione (ammissione o esclusione) dovrebbe esperire i rimedi di autotutela prima dell'apertura delle urne o, se ciò non è possibile, proporre tempestivamente ricorso giurisdizionale per evitare effetti irreversibili sull'esito elettorale.

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