Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12009/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l’ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l’appello cautelare e, per il resto, lo aveva rigettato confermando l’ordinanza del GIP del 22/07/2021. Denunciano violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) sostenendo che il Tribunale non ha valutato adeguatamente la documentazione prodotta (in particolare l’incasso di €161.000 liquidati a Maria Cozzolino per danni) e una consulenza tecnica di parte che avrebbero giustificato le modeste acquisizioni (auto e moto), dimostrando l’assenza di sproporzione e l’insussistenza di legami con persone indagate.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e presentati in casi non consentiti: i ricorrenti non hanno contestato il difetto di legittimazione ed interesse rilevato dal Tribunale (non risultavano titolari di quote della SB s.r.l. né rappresentanti della stessa al momento dell’appello), per cui l’appello sulla restituzione di quote o patrimonio aziendale era inammissibile. Quanto al merito del sequestro, la Corte ha inoltre richiamato il limite della cassazione su provvedimenti di sequestro (ammissibile solo per violazione di legge o vizi gravissimi della motivazione) e ha escluso che il motivo proposto fosse uno di tali casi. Condanna i ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    richiamato soltanto in relazione alla modalità di trattazione dei ricorsi (procedimento con motivazione semplificata); non inciso sul merito dell’inammissibilità

  • art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.

    individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che il motivo proposto non rientrasse nei limiti consentiti per impugnare ordinanze di sequestro

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per l’onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dell’impugnazione

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    giurisprudenza richiamata per chiarire il perimetro dell’avversabilità in cassazione degli atti di sequestro: ammessa solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere inconoscibile l’itinerario logico-giustificativo del giudice

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n.186

    richiamata in relazione al parametro per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi inammissibili; la Corte ha comunque escluso dolo nella determinazione dell’inammissibilità e ha disposto una somma equitativa a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • Prima di proporre impugnazioni cautelari verificare con certezza la legittimazione attiva e l’interesse: chi non è titolare di quote o non è rappresentante legale della società i cui beni sono sequestrati rischia l’inammissibilità per difetto di interesse
  • Chiarire esplicitamente il petitum dell’appello (restituzione quote vs restituzione patrimonio aziendale) e qualificarsi correttamente rispetto alla società interessata; ambiguità su questi punti può determinare l’inammissibilità
  • In materia di sequestro preventivo/probatorio la cassazione interviene solo per violazione di legge o per vizi motivazionali gravissimi; un’obiezione puramente valutativa sulla "insufficienza reddituale" o sulla diversa valutazione delle prove documentali difficilmente è idonea a fondare la cassazione
  • La mera produzione di documenti contabili o di una consulenza di parte non garantisce l’esito positivo se non è dimostrato il nesso giuridico e fattuale tra quelle prove e l’anteriorità/legittimità delle acquisizioni contestate
  • In caso di ricorso inammissibile si possono aggravare le conseguenze economiche (spese processuali e somme da versare alla Cassa delle Ammende); valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale dell’impugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.