Cassazione Penale, Sentenza n. 25534/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Propone un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione: a suo avviso il Tribunale avrebbe fondato il diniego esclusivamente sulla gravità dei precedenti e sui fatti in espiazione, senza tener conto dei segnali positivi emersi nella relazione psico‑sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto conforme la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha posto l'accento sui "fallimenti" di precedenti misure alternative (ricadute nel reato dopo affidamento) come elemento centrale per una prognosi negativa sull'efficacia risocializzante della misura alternativa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve indicare analiticamente gli elementi che giustificano la pericolosità attuale e non deve omettere elementi favorevoli, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi siano omissioni rilevanti. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamo)
Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214
Richiama il principio consolidato che per l'ammissione a misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) è necessaria una prognosi positiva circa la prevenzione del pericolo di ulteriori reati e l'esito risocializzante; il giudice deve motivare analiticamente sia gli elementi di pericolosità sia gli eventuali elementi favorevoli.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando ricorrano i presupposti; qui è stata applicata per la somma di euro 3.000 verso la cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale è necessaria una prognosi favorevole: il giudice valuta la probabilità che la misura prevenga la commissione di nuovi reati e favorisca la risocializzazione.
- Le recidive o la ripetizione di reati dopo il beneficio di misure alternative costituiscono un indice fortemente negativo che può giustificare il diniego dell'affidamento.
- Una relazione psico‑sociale favorevole è rilevante ma non necessariamente determinante se sussistono precedenti 'fallimenti' di misure alternative; il giudice deve bilanciare tutti gli elementi e motivare in modo analitico.
- La Corte di Cassazione non sostituisce agevolmente la propria valutazione prognostica a quella del Tribunale di Sorveglianza; l'impugnazione per vizio di motivazione è ammissibile solo se emergono omissioni o contraddizioni rilevanti nella motivazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dunque è importante valutare la concretezza delle ragioni d'impugnazione prima di proporre ricorso.
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