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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17163/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per vari reati di bancarotta (capi B, G, I, L, P, V) e lo assolveva solo parzialmente. 1) Primo motivo: vizio di motivazione e errata valutazione del compendio probatorio, deducendo che l'assoluzione e il proscioglimento per prescrizione di alcune condotte avrebbero dovuto incidere sulla valutazione complessiva della responsabilità per i reati residui. 2) Secondo motivo: inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari; contesta la validità della proroga richiesta tardivamente dal P.M. per un presunto malfunzionamento del sistema informatico e sostiene che la violazione dei termini avrebbe reso inammissibili le prove raccolte successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità dei motivi. 1) Primo motivo: il ricorso non indica in modo specifico gli elementi su cui si fonda la censura né spiega in che modo l'assoluzione di alcune imputazioni avrebbe influito concretamente sull'impianto probatorio residuo; pertanto non soddisfa il requisito di specificità richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. 2) Secondo motivo: anch'esso aspecifico perché non individua i singoli elementi di prova acquisiti oltre il termine né dimostra la loro decisività rispetto alla prova di resistenza; la giurisprudenza richiede che, se si contesta l'utilizzabilità di un elemento, si spieghi l'incidenza della sua espunzione sull'esito complessivo. Conseguenze: rigetto per inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata liquidata alcuna somma alla parte civile per mancata specificità delle sue argomentazioni.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La norma impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente deve indicare i punti determinati della decisione impugnata e gli elementi su cui si fonda la censura, così da consentire al giudice di cassazione di esercitare il suo sindacato.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gunnina), Rv. 269218

    Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv. 269218

    Principio secondo cui, se si deduce l'inutilizzabilità di un elemento di prova, il motivo deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sulla cosiddetta "prova di resistenza": se le residue risultanze sono sufficienti, l'elemento illegittimo diventa irrilevante.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)

    Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino

    Riferimento collegato alla valutazione delle spese e alla necessità che la parte civile fornisca argomentazioni specifiche per ottenere la liquidazione delle spese nel grado di cassazione.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione è indispensabile la specificità delle censure: indicare i punti determinati della decisione impugnata e gli elementi fattuali e di diritto su cui si fonda il vizio contestato.
  • Se si contesta la valutazione probatoria del giudice di merito occorre spiegare concretamente come gli errori denunciati avrebbero influito sull'accertamento della responsabilità; la mera citazione di assoluzioni o proscioglimenti su altri capi non è sufficiente.
  • Quando si deduce l'inutilizzabilità di prove raccolte dopo la scadenza delle indagini, il ricorrente deve indicare quali atti sarebbero illegittimi e dimostrare la loro rilevanza decisiva: bisogna valutare l'effetto dell'eventuale esclusione sulla "prova di resistenza" (se le risultanze residue reggono, l'errore è ininfluente).
  • Argomentazioni generiche o riferite a presunte cause accidentali (es. malfunzionamento informatico) non esonerano il pubblico ministero dall'obbligo di cura nell'individuazione e nel calcolo dei termini procedurali; tuttavia, in cassazione l'attenzione è sulla specificità della deduzione e sulla dimostrazione dell'incidenza probatoria.
  • La mancata specificità della doglianza può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'addebito delle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).

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