Ordinanza n. 1455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di primo grado, imponendo vincoli conformativi all’amministrazione nella ricostruzione dell’anzianità di partecipazione a un mercato pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Veneto n. 621 del 2025 e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia esecutiva. La controversia riguarda l’applicazione del criterio suppletivo previsto dall’art. 15, comma 8, del regolamento comunale, approvato nell’ambito del nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche e dell’aggiornamento del regolamento per lo svolgimento del mercato estivo. Il criterio era destinato a fronteggiare carenze documentali nella ricostruzione dell’anzianità di partecipazione al mercato come titolare di posteggio non precario nel periodo 1985-1999. L’appellante ha sostenuto, in sostanza, la ragionevolezza e proporzionalità del criterio regolamentare e l’effettivo svolgimento dell’istruttoria amministrativa, dalla quale sarebbe emersa l’impossibilità di ricostruire un’anzianità continuativa nel periodo considerato. Ha inoltre dedotto il rischio che l’esecuzione della sentenza comportasse attività amministrative potenzialmente superflue e una ridefinizione di posizioni incidenti negativamente sul regolare funzionamento del mercato pubblico.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto la domanda prima facie fondata sia quanto al fumus boni iuris sia quanto al periculum in mora. Quanto al fumus, ha considerato ragionevole e proporzionato il criterio suppletivo previsto dall’art. 15, comma 8, del regolamento comunale, quale adattamento dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale per ovviare alle carenze documentali. Ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dal Comune attestava lo svolgimento dei necessari approfondimenti istruttori e l’obiettiva impossibilità di ricostruire un’interrotta anzianità di partecipazione al mercato nel periodo 1985-1999. Quanto al periculum, ha valorizzato il rischio che i vincoli conformativi contenuti nella sentenza appellata imponessero attività amministrative potenzialmente inutili e producessero effetti negativi sull’attuale funzionamento del mercato pubblico, pregiudicando l’interesse pubblico al corretto e ordinato svolgimento delle attività commerciali. Ha pertanto accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 98 c.p.a., rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica dell’8 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
Consente, in appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari; nel caso concreto il Collegio ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
art. 15, comma 8, del regolamento comunale
Il criterio suppletivo è stato ritenuto, in sede cautelare, un ragionevole e proporzionato adattamento dei criteri nazionali e regionali, volto a superare carenze documentali nella ricostruzione dell’anzianità di partecipazione al mercato.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando una sommaria delibazione evidenzi sia la plausibile fondatezza delle censure sia il rischio di un pregiudizio grave derivante dall’esecuzione della sentenza.
- Un criterio regolamentare suppletivo destinato a fronteggiare carenze documentali nella ricostruzione di requisiti o anzianità può risultare legittimo, in via cautelare, se costituisce un adattamento ragionevole e proporzionato dei criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale.
- L’amministrazione può dimostrare il fumus della propria posizione mediante la documentazione degli approfondimenti istruttori svolti e dell’obiettiva impossibilità di ricostruire dati storici non adeguatamente documentati.
- Il periculum in mora può sussistere quando l’esecuzione della sentenza imponga una riedizione immediata dell’attività amministrativa potenzialmente superflua e suscettibile di alterare negativamente il funzionamento ordinato di un mercato pubblico.
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