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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8139/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I resistenti impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione relativo al dante causa Cangini Walter (denunciata il 19/01/1998) e il diniego di condono. La controversia verteva sulla natura dell'avviso di liquidazione: se si trattasse di un mero atto di liquidazione/riscossione (non condonabile ai sensi dell'art.16 L.289/2002) oppure di un atto sostanzialmente impositivo, posto che la maggior imposta derivava dall'attribuzione di una diversa rendita catastale dall'UTE. Procedimentalmente, la prima sentenza aveva accolto i contribuenti (ritenendo la lite condonabile); la CTR in un precedente appello aveva dato ragione all'Agenzia, ma la Corte di Cassazione con ordinanza n.25080/2009 aveva cassato per ultravpetizione e rinviato perché il giudice d'appello aveva esaminato questioni non dedotte in appello. In sede di rinvio la CTR ha però confermato la decisione di primo grado ritenendo l'avviso sostanzialmente impositivo perché fondato sulla nuova determinazione di rendita catastale comunicata dall'UTE, e quindi la lite è condonabile. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando violazioni di norme processuali e sostanziali (artt. 360 nn.3 e 4 c.p.c., art.16 L.289/2002, art.12 L.154/1998, art.34 D.Lgs. n.346/____), deducendo che l'atto fosse mera liquidazione matematica e non impugnabile ai fini del condono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso: ha confermato che, alla luce dell'istruttoria e del testo dell'avviso impugnato, la liquidazione della maggiore imposta si fondava sulla determinazione di una rendita catastale diversa da quella conosciuta dai contribuenti al momento della denuncia di successione, sicché l'avviso assume natura sostanzialmente impositiva e rientra nella nozione di "lite pendente" ripresa dall'art.16 L.289/2002; pertanto la controversia è condonabile. La Corte ha inoltre ritenuto corretta e comprensibile la motivazione della CTR e l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità richiamata. Il ricorso è rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (e liquidazione in euro 5.200,00 per compensi più euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    definisce "lite pendente" quelle in cui "è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato ... avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione"

    La Corte interpreta la locuzione "ogni altro atto di imposizione" in senso sostanziale: rientrano nel perimetro tutte le comunicazioni/attività che, pur formalmente liquidative, comportano una pretesa tributaria fondata su una determinazione di fatto (es. diversa rendita catastale). Pertanto una controversia su un avviso di liquidazione fondato su riconoscimento/rectificatio di rendita catastale è "lite pendente" e condonabile.

  • art. 12, legge 27 maggio 1998, n. 154

    Citata dall'Agenzia come norma rilevante; la Corte non ha ritenuto che la richiamata normativa ostasse all'interpretazione sostanziale dell'art.16 e ha respinto la doglianza che invocava tale norma per escludere la condonabilità.

  • art. 34, D.Lgs. n. 346 (normativa sulle imposte di successione)

    L'Agenzia invocava la disciplina applicabile agli avvisi di liquidazione ex art.34 (o norme attinenti alla liquidazione delle imposte di successione) per sostenere la natura meramente liquidatoria dell'atto; la Corte ha ritenuto che l'avviso impugnato avesse presupposti accertativi (determinazione rendita da UTE) e quindi fosse sostanzialmente impositivo nonostante la veste formale di liquidazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    Norma invocata dall'Agenzia per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto: la Corte ha ritenuto infondati i motivi fondati su questa norma, confermando la correttezza dell'interpretazione e dell'applicazione del principio di diritto già richiamato.

  • art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.

    Invocata per vizio di motivazione/formale; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito un iter argomentativo chiaro e coerente e ha rigettato le doglianze basate su questa disposizione.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamata nell'atto di gravame: la Corte ha valutato che la CTR ha applicato correttamente il principio fissato dall'ordinanza n.25080/2009 e non si è riscontrata violazione di quanto rimesso con l'ordinanza stessa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata dall'Agenzia in prospettiva di limite dell'oggetto del giudizio; la Corte ha ritenuto che il processo di rinvio avesse effettivamente ad oggetto la natura impositiva o meno dell'avviso impugnato e che la CTR avesse correttamente valutato gli atti presupposti (determinazione delle rendite) ai fini della qualificazione sostanziale dell'atto.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata e sufficiente ai sensi dell'art.132 c.p.c.; pertanto la doglianza sulla insufficienza motivazionale è stata respinta.

  • giurisprudenza di legittimità richiamata (es. ordinanza n.25080/2009; Cass. n.18469/2016; Cass. n.31804/2019; Cass. n.20731/2010; Cass. n.20683/2021)

    La Corte richiama precedenti che consolidano il principio secondo cui è condonabile la controversia relativa a un avviso di liquidazione di successione quando l'impugnazione concerne non una mera quantificazione matematica ma l'applicazione di una rendita catastale non corretta o un atto che, in sostanza, realizza funzione accertativa e impositiva.

Massime di principio

  • Una controversia su un avviso di liquidazione è condonabile (rientra nella nozione di "lite pendente" ai sensi dell'art.16 L.289/2002) quando l'atto, pur formale come liquidazione, si fonda su una determinazione di fatto che modifica la base imponibile (es. attribuzione/rettifica di rendita catastale da parte dell'UTE) e quindi configura una pretesa impositiva sostanziale.
  • Sono escluse dal condono le controversie che riguardano atti di mera liquidazione matematica, cioè quelle in cui l'ufficio non ha compiuto alcuna attività accertativa o di rettifica del presupposto impositivo, ma ha solo eseguito un calcolo aritmetico sulla base di dati già noti al contribuente.
  • Per valutare la natura dell'atto (impositivo vs. meramente liquidatorio) è cruciale esaminare il contenuto e i presupposti dell'avviso: se esso richiama e si fonda su atti presupposti di determinazione (es. determinazione di rendite catastali) l'atto va qualificato sostanzialmente come atto impositivo.
  • La qualificazione sostanziale prevale sulla veste formale: la giurisprudenza di legittimità ammette di guardare alla funzione reale dell'atto per stabilire l'ammissibilità del condono.
  • In caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione per ultravpetizione o per altra censura, il giudice di rinvio deve limitarsi a decidere sulle questioni rimaste aperte dall'atto di appello e sul tema effettivamente rinviato; tuttavia, se il giudice del rinvio valuta che l'atto impugnato è sostanzialmente impositivo in base agli elementi del fascicolo, può riconoscere la condonabilità.

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