Cassazione Civile, Ordinanza n. 28686/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dalla sottrazione, da parte di una dipendente dei correntisti, di ingenti somme giacenti sui conti correnti bancari intestati alla persona fisica e alla società, con successivo trasferimento di parte delle somme su altro conto a lei intestato. I correntisti sostenevano che gli istituti bancari coinvolti fossero inadempienti agli obblighi di protezione della clientela e all'obbligo di avviso in presenza di operazioni anomale, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato le domande, salvo dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti di una banca per transazione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame del fatto che, al momento dei prelievi, la banca non conosceva il precedente episodio di sottrazione confessato dalla dipendente né il successivo perdono dei correntisti; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sul valore del comportamento dei correntisti, che avevano rinnovato la fiducia alla dipendente, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni anomale; 3) violazione del principio di soccombenza per una pretesa condanna alle spese in favore di un soggetto diverso da quello evocato; 4) violazione delle norme processuali sulle spese per la liquidazione in misura superiore a quella indicata nelle note spese delle appellate.
La decisione
La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, escludendo l'improcedibilità poiché la relata di notifica della sentenza era comunque disponibile per il giudice grazie al deposito della controricorrente. Nel merito ha rigettato tutti i motivi: il primo e il secondo perché la decisione d'appello si fondava soprattutto sull'accertamento, adeguatamente motivato, che i correntisti avevano accordato piena fiducia e ampia libertà operativa alla dipendente, sicché le operazioni non apparivano anomalie idonee a imporre una segnalazione; le doglianze dei ricorrenti erano generiche, in parte nuove e comunque non coglievano la ratio decidendi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza non conteneva la condanna alle spese nel senso prospettato dai ricorrenti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, mancando il necessario richiamo del contenuto delle note spese e non consentendo alla Corte il controllo sulla denunciata erroneità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la sanzione dell'improcedibilità non si applica se la relata di notifica della sentenza è comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o acquisita al fascicolo d'ufficio
ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie
art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile quando si pretende di introdurre un fatto nuovo o non decisivo rispetto alla reale ratio decidendi
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda, altrimenti le censure sono generiche o inammissibili
art. 360, primo comma n. 4, c.p.c.
la nullità per omessa motivazione non ricorre se la sentenza contiene una motivazione effettiva, non apparente e non contraddittoria
la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico della decisione
la censura sulle spese è inammissibile se la statuizione impugnata non esiste o non vi è rapporto processuale con il soggetto indicato
la censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede un effettivo scostamento della sentenza dalle domande ed eccezioni
art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese processuali
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omesso deposito della relata di notifica della sentenza non comporta improcedibilità se tale relata è comunque nella disponibilità del giudice per effetto del deposito della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato su circostanze nuove, non dedotte nei gradi di merito, e richiede la puntuale indicazione del loro tempestivo ingresso nel processo.
- Quando la ratio decidendi della sentenza di merito consiste in un accertamento di fatto sulla piena fiducia e libera operatività concessa a un terzo sui conti, non è configurabile responsabilità della banca per mancata segnalazione di operazioni che, in concreto, non apparivano anomale.
- La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza d'appello espone una motivazione comprensibile e logicamente coerente, ancorché non condivisa dalla parte soccombente.
- Le doglianze sulle spese di lite sono inammissibili quando il ricorrente si riferisce a una statuizione diversa da quella realmente contenuta nella sentenza o non dimostra specificamente il contenuto delle note spese poste a base della liquidazione.
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