Sentenza n. 9818/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; nonché ove necessario - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alle linee guida sul relativo payback, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e le intese intervenute nel 2022. Ha articolato cinque motivi di diritto, deducendo vizi propri degli atti impugnati e l’illegittimità della normativa primaria disciplinante il meccanismo del payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando alle Regioni e alle Province autonome richiedenti il 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, pur non potendo dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo il meccanismo tipizzato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, in assenza del deposito da parte di tutte le Regioni della documentazione prevista dalla norma, il versamento della quota ridotta del 25% aveva comunque fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione sul merito. In particolare, l’integrale versamento della somma dovuta secondo il meccanismo definitorio estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse al pagamento di tali importi. Il giudice ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere, osservando che il meccanismo sopravvenuto attribuisce alla ricorrente un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: non l’eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento, ma l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento in misura ridotta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all’obbligo di pagamento; in assenza della documentazione regionale necessaria, la sopravvenuta perdita dell’interesse conduce comunque all’improcedibilità del ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità considerate.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni concernenti gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l’obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente aderisce integralmente a tale meccanismo, viene meno l’interesse alla decisione sul merito del ricorso, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il nuovo assetto abbia soddisfatto integralmente la pretesa originariamente azionata; se la disciplina sopravvenuta attribuisce invece un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non cessato.
- La mancata produzione in giudizio della documentazione prevista dalla disciplina sopravvenuta può impedire la formale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma non esclude che gli elementi acquisiti dimostrino il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione.
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