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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34624/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava principalmente il mancato esame, da parte della Corte territoriale, dei "motivi aggiunti e nuovi" telematicamente depositati dalla difesa prima dell'udienza di appello, corredati da documenti comprovanti le trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fall., l'istanza di transazione fiscale ex art. 182-ter L. Fall. sottoscritta il 22 luglio 2014 e l'omologa del Tribunale di Avellino del 4 novembre 2014. Tali elementi, secondo la difesa, avrebbero inciso sia sulla responsabilità (in relazione all'obbligo di versamento dell'IVA per l'anno 2013) sia sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti. Venivano inoltre dedotte censure sulla computazione della sospensione della prescrizione (art. 157 c.p.), con la tesi che il periodo dal 16/11/2021 al 1/02/2022 non fosse sospendibile e che quindi il reato relativo al 2012 si fosse prescritto il 17/06/2022; infine si deduceva che il mancato versamento fosse dovuto a necessità aziendale (pagamento retribuzioni) e non a scelta consapevole, fattispecie idonea ad attenuare la responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo decisivo: ha rilevato il silenzio argomentativo della Corte di appello rispetto ai "motivi nuovi" e ai relativi allegati trasmessi telematicamente, nonostante la regolarità della trasmissione ai sensi delle norme emergenziali vigenti (artt. 23-24 D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020). Tale omissione costituisce vizio di motivazione; perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. La Cassazione ha inoltre osservato che, al momento della decisione, il reato residuo (anni d'imposta 2012-2013) non risultava ancora prescritto tenuto conto del termine massimo di prescrizione e della sospensione per complessivi 415 giorni, escludendo l'accoglimento della contestata riduzione della sospensione (dal 16/11/2021 al 1/02/2022) perché disposta su richiesta dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA: è il capo di imputazione principale per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile per gli anni d'imposta considerati.

  • art. 182-bis legge fallimentare

    Strumento di ristrutturazione dei debiti la cui trattativa è stata prodotta dalla difesa e ritenuta rilevante dalla Cassazione: tale procedimento può incidere sulla valutazione della sussistenza dell'obbligo di pagamento (e sul disvalore della condotta) se accertato che impediva pagamenti di crediti sorti prima della procedura.

  • art. 182-ter legge fallimentare

    Prevede la transazione fiscale nell'ambito delle procedure concorsuali; la documentazione di una istanza di transazione fiscale è stata considerata dalla Cassazione elemento rilevante non esaminato dalla Corte territoriale e idoneo, se valutato, a influire su responsabilità e sanzioni.

  • art. 157 cod. pen. (sospensione della prescrizione)

    Invocato dal ricorrente per contestare il conteggio dei giorni di sospensione della prescrizione; la Cassazione ha valutato la questione ma non ha accolto la riduzione prospettata dal ricorrente, osservando che la sospensione contestata era stata disposta su richiesta dell'appellante.

  • artt. 23 e 24 decreto-legge n.137/2020 conv. L. n.176/2020

    Norme emergenziali sulla modalità telematica; la Corte ha ritenuto regolare la trasmissione telematica dei motivi nuovi e dei documenti secondo tali disposizioni, perciò la mancata considerazione di quei documenti dalla Corte d'appello è vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve esaminare e motivare specificamente anche i "motivi nuovi" e i documenti telematicamente depositati dalla difesa prima dell'udienza: il silenzio su tali argomentazioni configura vizio di motivazione che può determinare cassazione e rinvio.
  • Gli atti e le proposte connesse a procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, istanza di transazione fiscale ex art. 182-ter, omologa giudiziale) possono incidere sull'obbligo tributario e sul disvalore della condotta penale; vanno valutati nel merito e possono attenuare o modificare il trattamento sanzionatorio.
  • La regolarità della trasmissione telematica, anche secondo le norme emergenziali (es. D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020), garantisce che i documenti depositati siano esaminati; la parte deve però conservare prova dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
  • Le questioni di prescrizione e di sospensione dei termini vanno calcolate con precisione e valutate alla luce di chi ha richiesto la sospensione: se la sospensione è stata disposta su iniziativa o richiesta dell'imputato, difficilmente potrà essere invocata dallo stesso come elemento favorevole per affermare la prescrizione.
  • Le difficoltà economiche dell'impresa e le scelte indirizzate a garantire il pagamento delle retribuzioni possono costituire argomenti di attenuazione, ma devono essere provate e motivate dal giudice di merito; la mancata valutazione di tali circostanze da parte del giudice costituisce un profilo criticabile in cassazione.

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