Cassazione Penale, Sentenza n. 34624/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente il mancato esame, da parte della Corte territoriale, dei "motivi aggiunti e nuovi" telematicamente depositati dalla difesa prima dell'udienza di appello, corredati da documenti comprovanti le trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fall., l'istanza di transazione fiscale ex art. 182-ter L. Fall. sottoscritta il 22 luglio 2014 e l'omologa del Tribunale di Avellino del 4 novembre 2014. Tali elementi, secondo la difesa, avrebbero inciso sia sulla responsabilità (in relazione all'obbligo di versamento dell'IVA per l'anno 2013) sia sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti. Venivano inoltre dedotte censure sulla computazione della sospensione della prescrizione (art. 157 c.p.), con la tesi che il periodo dal 16/11/2021 al 1/02/2022 non fosse sospendibile e che quindi il reato relativo al 2012 si fosse prescritto il 17/06/2022; infine si deduceva che il mancato versamento fosse dovuto a necessità aziendale (pagamento retribuzioni) e non a scelta consapevole, fattispecie idonea ad attenuare la responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo decisivo: ha rilevato il silenzio argomentativo della Corte di appello rispetto ai "motivi nuovi" e ai relativi allegati trasmessi telematicamente, nonostante la regolarità della trasmissione ai sensi delle norme emergenziali vigenti (artt. 23-24 D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020). Tale omissione costituisce vizio di motivazione; perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. La Cassazione ha inoltre osservato che, al momento della decisione, il reato residuo (anni d'imposta 2012-2013) non risultava ancora prescritto tenuto conto del termine massimo di prescrizione e della sospensione per complessivi 415 giorni, escludendo l'accoglimento della contestata riduzione della sospensione (dal 16/11/2021 al 1/02/2022) perché disposta su richiesta dell'appellante.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA: è il capo di imputazione principale per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile per gli anni d'imposta considerati.
art. 182-bis legge fallimentare
Strumento di ristrutturazione dei debiti la cui trattativa è stata prodotta dalla difesa e ritenuta rilevante dalla Cassazione: tale procedimento può incidere sulla valutazione della sussistenza dell'obbligo di pagamento (e sul disvalore della condotta) se accertato che impediva pagamenti di crediti sorti prima della procedura.
art. 182-ter legge fallimentare
Prevede la transazione fiscale nell'ambito delle procedure concorsuali; la documentazione di una istanza di transazione fiscale è stata considerata dalla Cassazione elemento rilevante non esaminato dalla Corte territoriale e idoneo, se valutato, a influire su responsabilità e sanzioni.
art. 157 cod. pen. (sospensione della prescrizione)
Invocato dal ricorrente per contestare il conteggio dei giorni di sospensione della prescrizione; la Cassazione ha valutato la questione ma non ha accolto la riduzione prospettata dal ricorrente, osservando che la sospensione contestata era stata disposta su richiesta dell'appellante.
artt. 23 e 24 decreto-legge n.137/2020 conv. L. n.176/2020
Norme emergenziali sulla modalità telematica; la Corte ha ritenuto regolare la trasmissione telematica dei motivi nuovi e dei documenti secondo tali disposizioni, perciò la mancata considerazione di quei documenti dalla Corte d'appello è vizio di motivazione.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve esaminare e motivare specificamente anche i "motivi nuovi" e i documenti telematicamente depositati dalla difesa prima dell'udienza: il silenzio su tali argomentazioni configura vizio di motivazione che può determinare cassazione e rinvio.
- Gli atti e le proposte connesse a procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, istanza di transazione fiscale ex art. 182-ter, omologa giudiziale) possono incidere sull'obbligo tributario e sul disvalore della condotta penale; vanno valutati nel merito e possono attenuare o modificare il trattamento sanzionatorio.
- La regolarità della trasmissione telematica, anche secondo le norme emergenziali (es. D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020), garantisce che i documenti depositati siano esaminati; la parte deve però conservare prova dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
- Le questioni di prescrizione e di sospensione dei termini vanno calcolate con precisione e valutate alla luce di chi ha richiesto la sospensione: se la sospensione è stata disposta su iniziativa o richiesta dell'imputato, difficilmente potrà essere invocata dallo stesso come elemento favorevole per affermare la prescrizione.
- Le difficoltà economiche dell'impresa e le scelte indirizzate a garantire il pagamento delle retribuzioni possono costituire argomenti di attenuazione, ma devono essere provate e motivate dal giudice di merito; la mancata valutazione di tali circostanze da parte del giudice costituisce un profilo criticabile in cassazione.
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