Cassazione Penale, Sentenza n. 02664/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non ha censurato la prima e decisiva linea motivazionale del provvedimento (il giudizio di pericolosità). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della pena detentiva al domicilio ai sensi dell'art. 1 l. 26/11/2010, n. 199. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo che la misura non potesse essere concessa per l'elevata pericolosità: reato di spaccio in epoca recente (marzo 2024), tre procedimenti disciplinari in carcere tra febbraio e aprile 2025 (atteggiamenti molesti, promozione di disordini, inosservanza di ordini), precedente affidamento in prova al servizio sociale seguito da recidiva, ulteriori condanne oltre al cumulo in esecuzione, ultimo arresto nel marzo 2024 con fuga che ha cagionato lesioni a un operatore. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il reinserimento richieda una misura terapeutica strutturata e non la misura invocata. In opposizione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'art. 1, comma 4, della l. 199/2010 consente la collocazione anche in comunità terapeutica nell'ambito di un programma di recupero; il ricorso però ha contestato solo la parte relativa alla tipologia della misura, senza affrontare il giudizio di pericolosità formulato dal Tribunale.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1 (commi rilevanti)
l'applicabilità della misura è esclusa quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato
La norma prevede condizioni ostative (rischio di fuga, concrete ragioni di recidiva, inidoneità del domicilio) che, se accertate dal giudice, escludono la concessione della misura; il comma 4 consente forme di esecuzione in contesti terapeutici solo se compatibili con i presupposti di legge.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di decisione che respinge o dichiara inammissibile il ricorso.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Imposizione di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento per tutela della privacy.
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato è motivato con più ragioni autonome, l'impugnazione deve censurare tutte le motivazioni essenziali altrimenti è inammissibile per aspecificità.
- Per le misure alternative ex l. 199/2010 il giudice deve valutare la non pericolosità: rischio di fuga, concrete possibilità di commissione di nuovi reati e idoneità del domicilio sono ostativi per legge.
- La previsione di collocamento in comunità terapeutica non è automaticamente sufficiente a ottenere il beneficio se persistono elementi che indicano pericolosità o recidiva; va dimostrata l'effettiva compatibilità della misura con la situazione personale e penitenziaria.
- In un ricorso contro il diniego di una misura devono essere prodotti elementi concreti per confutare il giudizio di pericolosità (es. documentazione clinica, programmi terapeutici strutturati già pianificati, elementi che escludano rischio di fuga o di ulteriore delinquenza).
- La presenza di procedimenti disciplinari recenti, di recidiva dopo affidamento e di reati commessi in epoche ravvicinate rappresentano argomenti forti per il rifiuto delle misure alternative; occorre affrontarli specificamente in sede di impugnazione.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se l'impugnazione viene ritenuta infondata o inammissibile.
- Nella redazione e diffusione di provvedimenti o memorie è necessario rispettare le norme sulla privacy e omettere dati identificativi quando richiesto dalla legge.
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