Cassazione Civile, Sentenza n. 36240/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza n. 4919/2015 della Corte suprema di cassazione, fondato su un presunto errore di fatto relativo alla notifica del ricorso per cassazione: la ricorrente deduceva che la notifica era inesistente perché effettuata a favore del difensore nominato per il merito, il quale sarebbe stato nel frattempo sospeso dall'Albo (con perdita dello jus postulandi). Sosteneva quindi che la Corte aveva errato nel considerare valida la notifica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la fattispecie prospettata attiene alla validità dell'atto di notifica e al suo corretto apprezzamento giuridico, non a un errore di fatto immediatamente e oggettivamente rilevabile idoneo a giustificare la revocazione ex art. 395 c.p.c. (richiamato da art. 391-bis c.p.c.). Inoltre la ricorrente non ha provato che l'evento sospensivo del mandato difensivo fosse stato dedotto nel giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che l'omissione della trattazione camerale a favore della decisione in pubblica udienza è una mera irregolarità procedimentale che non viola i diritti di difesa. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese di giudizio in favore della controricorrente (compensi ed esborsi specificati) e a pagare la somma aggiuntiva prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato altresì rilevato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
L'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. si intende come falsa percezione immediata della realtà (svista obiettivamente rilevabile) e non può riguardare valutazioni o interpretazioni giuridiche; solo un errore percettivo evidente può giustificare la revocazione.
Richiama e coordina la disciplina della revocazione e l'ambito applicativo dell'errore di fatto richiamato; la Corte lo usa per chiarire i limiti del rimedio revocatorio.
L'omissione della prevista trattazione camerale e la decisione diretta in pubblica udienza costituiscono mera irregolarità procedurale che non determina, in sé, violazione dei diritti di difesa.
Prevede la condanna per soccombenza ad una somma a titolo sanzionatorio (di natura pubblicistica) applicabile d'ufficio per abusi processuali o condotte pretestuose; l'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) non è necessario, si valuta l'abuso in termini oggettivi e la misura va parametrata con equità in relazione alle tariffe forensi.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Regola il contributo unificato e consente di accertare l'obbligo, in capo alla parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso proposto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è consentita solo per errori di percezione immediatamente verificabili dagli atti (sviste oggettive) e non per dispute sulla validità degli atti processuali che richiedono valutazioni giuridiche o interpretative.
- La nullità o invalidità di una notifica, e più in generale questioni sulla ritualità dell'atto, rientrano normalmente nell'ambito dell'errore di giudizio o della valutazione giuridica e non giustificano la revocazione per errore di fatto se non emerge una palese e immediata contraddizione con gli atti.
- Se si intende fondare un rimedio successivo (es. revocazione) su vicende relative al mandato difensivo o a sospensioni del difensore, è necessario che tali fatti siano stati dedotti e posti agli atti nel giudizio precedente (es. nel ricorso per cassazione), altrimenti non possono essere acquisiti per la revocazione.
- La decisione pronunciata direttamente in pubblica udienza, senza la prevista trattazione camerale, costituisce un'irregolarità procedurale che non invalida automaticamente la decisione né implica violazione dei diritti di difesa, salvo specifiche evidenze di pregiudizio.
- Proporre motivi manifestamente inammissibili o pretestuosi espone al rischio di condanne integrative per spese e alla sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c., comma 3; pertanto è necessario valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima di adire a rimedi straordinari.
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