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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19112 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002, contestando la non congruità dei dati dichiarati dal contribuente rispetto agli studi di settore e chiedendo maggiori IVA, IRPEF e IRAP, oltre alle sanzioni. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale e la conferma delle decisioni in appello, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi. Successivamente, però, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur rilevando che la rinuncia non rispettava integralmente i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c., la Corte ha ritenuto evidente il venir meno definitivo dell'interesse delle parti alla decisione, poiché l'Agenzia non si era opposta, aveva preso atto della rinuncia e aveva dato atto dell'intervenuta definizione mediante condono per uno degli avvisi. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, perché l'Agenzia non si era costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 390, ultimo comma, codice di procedura civile

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori. La mancanza dei requisiti formali impedisce normalmente che la rinuncia produca l'estinzione del processo, ma non esclude che la Corte possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando risulti comunque definitivamente cessato l'interesse alla decisione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3876 del 2010

    Il difetto dei requisiti formali della rinuncia non comporta necessariamente una decisione sul merito quando dagli atti emerga in modo chiaro il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • Cassazione, sezione III, sentenza n. 2259 del 2013

    La Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anche quando la rinuncia non sia formalmente idonea a determinare l'estinzione del processo, purché la controparte non manifesti interesse a ottenere una pronuncia sul merito.

Massime di principio

  • La rinuncia a un ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza, non determina automaticamente l'estinzione del processo.
  • Se, nonostante una rinuncia formalmente incompleta, dagli atti risulta chiaramente che il ricorrente non ha più interesse alla decisione e la controparte non chiede comunque una pronuncia, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione agevolata o il condono relativo anche solo a una parte della controversia può contribuire a dimostrare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ma non equivale necessariamente alla definizione integrale di tutti gli avvisi contestati.
  • Quando la controparte non si costituisce e si limita a prendere atto della rinuncia, in assenza di specifiche richieste, normalmente non vengono liquidate le spese processuali.

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