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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50680/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per detenzione a fini di cessione di marijuana (quantitativo complessivo 378,18 g) in quanto un'impronta papillare dell'imputato era stata rinvenuta su una delle quattro buste trovate nel giardinetto condominiale. Il primo grado aveva riconosciuto la riconducibilità solo della busta con l'impronta; la Corte d'appello ha però confermato la condanna e negato l'applicabilità dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo che la condotta del Puggillo, "per la sua quota", fosse collegata alla detenzione delle altre tre buste. Il difensore aveva impugnato per insufficienza delle prove, per mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve e per errata valutazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo che lamentava insufficienza delle prove: l'impronta sull'involucro, non spiegata dall'imputato, è stato ritenuto elemento idoneo a fondare la responsabilità per la sostanza contenuta in quella busta. Tuttavia la Suprema Corte ha accolto il gravame concernente la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, perché la Corte d'appello ha tenuto un giudizio contraddittorio: da un lato ha affermato che il Puggillo fosse responsabile solo per una delle quattro buste, dall'altro ha utilizzato il rinvenimento delle altre tre buste e il luogo del ritrovamento per escludere l'ipotesi lieve, configurando di fatto una ricostruzione incongruente. Per tale vizio di motivazione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica; le restanti censure (anche sul trattamento sanzionatorio) sono state assorbite.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    L'art. 73, comma 5, disciplina l'ipotesi lieve per la detenzione di sostanze stupefacenti: occorre valutare la "minima offensività" della condotta attraverso parametri qualitativi e quantitativi e altre circostanze (mezzi, modalità, luogo). Se uno degli indici rilevanti risulta negativo, gli altri non possono compensare per riconoscere la lieve entità.

  • Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza della Cassazione che chiarisce i criteri per il riconoscimento della lieve entità: la valutazione deve essere globale e l'assenza di un indice decisivo preclude il riconoscimento.

  • Principio di motivazione obbligatoria e non contraddittoria

    Il giudice di merito deve fornire argomentazione chiara, coerente e non contraddittoria; l'uso di elementi che vengono contestualmente esclusi o valorizzati in modo incongruente configura vizio motivazionale che comporta annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • La presenza di un'impronta sull'involucro in cui è contenuta la droga costituisce un forte elemento di prova per la riconducibilità di quella specifica parte di stupefacente, salvo spiegazione alternativa credibile da parte dell'imputato.
  • Non si possono aggregare automaticamente quantitativi rinvenuti in diversi involucri a fini di esclusione dell'ipotesi lieve se non vi sono elementi probatori che colleghino quel complesso all'imputato; la valutazione deve guardare alla parte effettivamente riconducibile all'imputato.
  • Per riconoscere l'ipotesi lieve ex art. 73(5) il giudice deve valutare espressamente tutti gli indici indicati dalla norma (quantitativi riferibili, modalità, mezzi, circostanze) e non basarsi su argomentazioni contraddittorie o su elementi che non siano provati a carico dell'imputato.
  • Se la decisione di merito utilizza argomentazioni incongruenti (es.: prima esclude la responsabilità su alcune parti e poi le valorizza per peggiorare la posizione), la Cassazione annulla per vizio di motivazione e dispone il rinvio per nuovo esame.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe puntare a: a) separare quantitativamente la sostanza riconducibile all'imputato dal resto; b) proporre spiegazioni alternative sull'origine dell'involucro; c) contestare l'uso di elementi non provati per negare la lieve entità; d) evidenziare l'assenza di nesso per l'aggravamento per recidiva.

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