Cassazione Penale, Sentenza n. 15464/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani ritenendo che vi fosse violazione di legge nella determinazione della pena: in particolare ha sostenuto che le circostanze attenuanti generiche non avrebbero potuto essere considerate equivalenti a una specifica aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p., con conseguente errata applicazione del criterio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché l'aggravante invocata dal Procuratore (art. 628, comma 3, n. 3-bis) non era contestata nel capo di imputazione originario né era stata effettivamente contestata in udienza: al contrario l'imputazione era stata modificata in udienza facendo riferimento a una diversa aggravante (art. 628, comma 3, n. 3-quinques). Inoltre la Corte ha osservato che le aggravanti effettivamente contestate non rientrano nella previsione che impedisce il bilanciamento con le attenuanti generiche (quinto comma dell'art. 628 c.p.), quindi non sussisteva violazione di legge nella valutazione delle attenuanti equivalenti.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina), comma 3 e relativo quinto comma
La Corte interpreta il quinto comma come norma che impedisce il bilanciamento delle attenuanti con alcune aggravanti espressamente previste (es. n. 3-bis), ma rileva che tale aggravante non era contestata nel caso concreto; le aggravanti contestate non rientrano nelle ipotesi che vietano l'equivalenza
art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen.
Indicata dal ricorrente come aggravante che non potrebbe essere bilanciata con attenuanti generiche; la Corte rileva però che tale aggravante non era oggetto di contestazione nel procedimento
art. 628, comma 3, n. 3-quinques cod. pen.
Aggravante effettivamente riferita nell'udienza dopo modifica dell'imputazione; non rientra tra le aggravanti che impediscono il confronto bilanciato con le attenuanti generiche
art. 61 cod. pen. (circostanze), numeri 5, 7 e 11
Norme richiamate nella sentenza di primo grado in relazione alla valutazione delle circostanze (attenuanti/aggravanti); la Corte non ha ritenuto che il loro richiamo comportasse violazione di legge nel bilanciamento operato dal Tribunale
Richiamato indirettamente quale attenuante esclusa dalla regola sul bilanciamento; la Corte distingue le attenuanti diverse dall'art. 98, che possono essere oggetto di equivalenza salvo il divieto espresso per talune aggravanti
Massime di principio
- Il ricorso per violazione di legge sulla determinazione della pena deve riferirsi alle specifiche aggravanti e attenuanti effettivamente contestate nel processo: non è ammissibile impugnare sulla base di un'aggravante che non è stata oggetto di contestazione o di decisione
- L'equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è possibile salvo che una specifica norma (es. talune aggravanti previste dal quinto comma dell'art. 628) escluda espressamente il bilanciamento; occorre verificare se l'aggravante invocata rientri in quelle espressamente escluse
- La modifica dell'imputazione in udienza può incidere sulla materia del ricorso: il gravame deve tener conto della formulazione effettiva della imputazione al momento del giudizio
- Quando la doglianza è fondata su un profilo che non coincide con quanto deciso o contestato in primo grado, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per difetto di interesse/oggetto
- Nelle impugnazioni va sempre specificato chiaramente il presidio normativo e fattuale su cui si basa la doglianza, collegandolo agli atti processuali (capo di imputazione, dichiarazioni in udienza, sentenza) per evitare inammissibilità
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