Cassazione Penale, Sentenza n. 3057/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione tra: (i) un reato di spaccio commesso ad Ancona il 26/03/2011 (sentenza della Corte d'appello di Ancona), (ii) un reato di evasione commesso il 29/02/2016 a Fossombrone (sentenza del Tribunale di Urbino) e (iii) un reato di detenzione a fini di spaccio commesso tra 19/04 e 28/05/2017 (sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva riconosciuto una sentenza di condanna straniera). I difensori sostenevano che, alla luce della decisione quadro 2008/675/GAI e del d.lgs. 12/05/2016 (n.73), le sentenze straniere riconosciute o valutabili in sede esecutiva dovrebbero poter essere considerate ai fini dell'accertamento della continuazione criminosa e che gli elementi fattuali (identità di modalità, quantitativi e periodo temporale con unica pianificazione criminosa) dimostravano l'unitarietà del disegno criminoso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il vincolo di continuazione non può essere riconosciuto con reati oggetto di sentenze straniere anche se riconosciute: l'art. 12 c.p. e il d.lgs. 12/05/2016 non autorizzano il giudice interno a trattare la sentenza straniera come reato-satellite tale da modificare il contenuto decisorio della pronuncia estera o da creare una continuazione quoad poenam. Il d.lgs. ha esteso la rilevanza delle sentenze straniere per determinati effetti (recidiva, determinazione della pena, dichiarazioni di abitualità/professionalità), ma non per l'applicazione della continuazione. Sulla base di ciò la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomentazione sull'unità del disegno criminoso in relazione alla sentenza straniera e ha inoltre ritenuto non provata l'unicità del disegno criminoso tra i reati giudicati in Italia (2011 e 2016). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
espressione richiamata nel provvedimento: "effetti penali della condanna"
L'art. 12 delimita le finalità per le quali la sentenza straniera può rilevare nell'ordinamento interno (per es. recidiva, altri effetti penali, abitualità/professionalità). Non comprende l'istituto della continuazione criminosa; la sentenza straniera può incidere unilateralmente sulle determinazioni del giudice italiano nei limiti previsti, ma non può essere trasformata in reato-satellite tali da modificare il contenuto del giudicato straniero.
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73
richiamato il comma che estende la possibilità di valutazione delle condanne pronunciate all'estero "per ogni determinazione della pena" e l'art. 3
Il d.lgs. ha recepito la decisione quadro 2008/675/GAI e consente la valutazione delle sentenze straniere per fini quali la determinazione della pena, la recidiva e altri effetti penali anche in fase di esecuzione. Tuttavia, tale estensione non autorizza il giudice italiano ad applicare la continuazione tra reati già giudicati all'estero e reati italiani: la norma non autorizza la modifica del contenuto delle sentenze straniere né la loro trasformazione in reati-satellite ai fini della continuazione.
Decisione quadro 2008/675/GAI
Atto dell'Unione Europea la cui attuazione è stata richiamata nel d.lgs. 2016; fornisce la cornice per la cooperazione giudiziaria e la valutazione delle sentenze straniere, ma non muta il principio che impedisce di utilizzare la sentenza straniera per fondare un istituto di continuità penale non previsto dall'art. 12 c.p.
Massime di principio
- Non è possibile ottenere il riconoscimento della continuazione criminosa fondandosi su reati già giudicati con sentenza straniera, anche se tale sentenza è riconosciuta in Italia; l'art. 12 c.p. e il d.lgs. di recepimento UE non autorizzano la trasformazione del giudicato estero in reato-satellite ai fini della continuazione.
- Le sentenze straniere riconosciute o valutabili in sede esecutiva possono essere considerate dal giudice italiano per effetti quali recidiva, determinazione della pena e dichiarazioni di abitualità o professionalità, e tali valutazioni possono intervenire anche in fase di esecuzione, ma restano limitate ai soli effetti espressamente previsti dalla normativa.
- Se si vuol sostenere l'esistenza di un disegno criminoso unitario tra reati commessi in momenti diversi e giudicati in Italia, occorre fornire elementi fattuali concreti e specifici (modalità esecutive, continuità di attività, rapporti organizzativi) tra i reati italiani; l'argomentazione sulla continuità non può essere rafforzata includendo reati già decisi all'estero.
- La rimessione a questioni di legittimità costituzionale per presunte incompatibilità tra normativa interna e atti comunitari è difficilmente percorribile quando il legislatore nazionale ha recepito le normative UE in modo coerente e quando la giurisprudenza consolidata interpreta restrittivamente l'ambito di rilevanza delle sentenze straniere.
- In casi simili, valutare strategie alternative: impugnazione/riconoscimento della sentenza straniera con richieste limitate agli effetti ammessi (es. menzione ai fini del cumulopena o della recidiva) e produzione probatoria dettagliata relativa ai reati tutti giudicati in Italia per sostenere la continuazione.
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