Ordinanza n. 3233/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 d.l. n. 8/1991 di revoca del programma speciale di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del 19 novembre 2025, notificata il 15 dicembre 2025, con cui la Commissione Centrale ex art. 10 d.l. n. 8/1991 ha revocato nei suoi confronti il programma speciale di protezione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso. In sede cautelare il giudice ha rilevato la necessità di un approfondimento nel merito, anche in relazione al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Viterbo, nel quale un collaboratore risultava indagato in concorso per il delitto di riciclaggio e nel cui ambito era stata eseguita una perquisizione il 24 luglio 2025; la somma sequestrata al ricorrente era stata restituita il 16 ottobre 2025. Il TAR ha quindi disposto un aggiornamento istruttorio sugli eventuali sviluppi del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 24 novembre 2026 e ha disposto a carico del Ministero dell’Interno l’acquisizione di un aggiornamento sullo stato del procedimento penale indicato in motivazione. La domanda cautelare è stata rigettata: il giudice ha ritenuto che l’istanza proposta il 21 maggio 2026 non presentasse i presupposti di cui all’art. 58 c.p.a. e, soprattutto, ha attribuito rilievo al parere della DDA competente, secondo cui il ricorrente non versava in una situazione di imminente e concreto pericolo. L’ordinanza precisa comunque che il giudizio necessita di un approfondimento in sede di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità della revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Individua la Commissione Centrale cui è riferita la delibera di revoca del programma speciale di protezione.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
Il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti rispetto all’istanza cautelare proposta il 21 maggio 2026.
È richiamato con riferimento al procedimento penale nel quale il collaboratore risultava indagato in concorso per il delitto di riciclaggio.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia sulla revoca di una misura di protezione richiede accertamenti ulteriori su procedimenti penali collegati, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio prima della decisione di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità dell’atto.
- La sospensione cautelare della revoca di un programma speciale di protezione può essere negata quando, sulla base del parere dell’autorità antimafia competente, non risulti una situazione di pericolo imminente e concreto per il beneficiario.
- La necessità di approfondire il giudizio nel merito non implica, di per sé, la sussistenza del fumus o del periculum necessari per la concessione della tutela cautelare.
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