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Ordinanza

Ordinanza n. 3228/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202515045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, inizialmente adottata nel 2025 e nuovamente disposta a seguito di riesame nel 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. I motivi aggiunti erano diretti contro il nuovo provvedimento di revoca adottato a seguito di riesame. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità della nuova revoca; dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli vizi dedotti. Il TAR ha esaminato sommariamente le censure, rilevando quale profilo sostanziale centrale la carenza del requisito economico del datore di lavoro: dagli indici di bilancio risultava che l’azienda non disponeva di una struttura economica e patrimoniale idonea a raggiungere l’equilibrio economico e a sostenere i costi delle nuove assunzioni richieste.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie e del sommario esame proprio della fase cautelare, non emergessero sufficienti profili di fondatezza delle censure rivolte contro il nuovo provvedimento di revoca. In particolare, la revoca appariva sostenuta dalla carenza del requisito economico del datore di lavoro, desunta dagli indici di bilancio e dall’incapacità dell’impresa di sostenere i costi delle nuove assunzioni. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l’ha respinta ritenendo non sufficientemente fondate, allo stato del sommario esame, le censure proposte.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla luce delle risultanze istruttorie disponibili, non emergano sufficienti profili di fondatezza delle censure dedotte.
  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può trovare giustificazione nella carenza del requisito economico del datore di lavoro, qualora gli indici di bilancio evidenzino l’inidoneità della struttura economica e patrimoniale dell’impresa a sostenere i costi delle nuove assunzioni.
  • La valutazione cautelare della capacità economica del datore di lavoro può essere effettuata sulla base degli indici di bilancio e della verifica della concreta sostenibilità economica delle assunzioni richieste.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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