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Ordinanza

Ordinanza n. 1186/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento: - del decreto DRLA n. 1067 del 28 giugno 2023, trasmesso a mezzo pec in data 30 giugno 2023 con comunicazione RU 0033357, e degli eventuali atti presupposti, connessi e consequenziali. - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati, anche laddove non conosciuto e con riserva di eventuali motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202314190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto DRLA n. 1067 del 28 giugno 2023, relativo alla procedura concorsuale per la classe di concorso A011 nel Lazio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto DRLA n. 1067 del 28 giugno 2023, unitamente agli eventuali atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l'annullamento e riservandosi la proposizione di motivi aggiunti. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico delle censure né i vizi di legittimità dedotti. Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati della procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR, senza definire il merito del ricorso, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. mediante notificazione per pubblici proclami. La notificazione dovrà essere effettuata tramite pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prova dell'adempimento dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 giorni dal primo adempimento. L'Amministrazione dovrà dare esecuzione all'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    Il TAR ha applicato la disciplina dell'integrazione del contraddittorio, disponendo la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati quando la notificazione individuale non è stata disposta come modalità sufficiente.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ravvisa la necessità di coinvolgere nel processo potenziali controinteressati, può disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. mediante notificazione per pubblici proclami, individuando le modalità e i termini per l'adempimento.
  • L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio non decide la domanda di annullamento né anticipa una valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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