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Ordinanza

Ordinanza n. 3229/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma del 20 febbraio 2026, notificato il 26 febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando, in subordine, un riesame della propria posizione, nonché il deposito integrale del fascicolo amministrativo. In sede cautelare ha contestato la valutazione di inaffidabilità compiuta dall’amministrazione, deducendo l’illegittimità del provvedimento e chiedendo di valorizzare anche la circostanza che l’arma veniva utilizzata per l’attività sportiva di tiro al volo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché la valutazione di inaffidabilità risultava fondata su fatti specifici e rilevanti, costituiti dalla presenza di svariati pregiudizi penali a carico dell’interessato, e sorretta da un iter motivazionale congruo. Il giudice ha inoltre ritenuto non irragionevole la ponderazione svolta dall’amministrazione. È stato escluso anche il periculum in mora: l’utilizzo dell’arma per praticare il tiro al volo non è stato considerato elemento dirimente ai fini cautelari. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenendoli entrambi insussistenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione amministrativa di inaffidabilità del titolare di un’arma è assistita da fumus boni iuris quando risulta fondata su fatti specifici e rilevanti, quali la sussistenza di plurimi pregiudizi penali, ed è sorretta da una motivazione congrua e non irragionevole.
  • L’utilizzo dell’arma per lo svolgimento di attività sportiva di tiro al volo, di per sé, non costituisce elemento dirimente per dimostrare il periculum in mora ai fini della sospensione cautelare di un provvedimento questorile.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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