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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45460/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Comes era accusato di aver distrutto mediante incendio il "Bar Belvedere" di Gela nella notte tra il 18 e il 19 ottobre 2018. L'identificazione dell'imputato si fondava su riprese di sistemi di videosorveglianza che mostravano un soggetto compatibile antropometricamente con Comes (altezza e corporatura), sull'uscita dal veicolo con un attrezzo (cesoia/piede di porco) poco prima dell'innesco, sul successivo allontanamento a bordo di una Fiat Punto azzurra con segni riconoscibili corrispondente all'auto di proprietà del ricorrente e sul rinvenimento presso la sua abitazione/veicolo di guanti bianchi, una cesoia e un passamontagna. In primo grado (rito abbreviato) e in appello Comes è stato condannato per il reato ascritto (art. 423 c.p.) a quattro anni di reclusione; in Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso contestando: carenza motivazionale sull'identificazione, errata qualificazione del reato (richiesta riqualificazione ex art. 424 c.p.), mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di modesta entità e eccessiva quantificazione della pena / riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Comes. Ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la valutazione dei giudici di merito sull'identificazione dell'imputato sulla base della correlazione fra filmati, riscontri investigativi e oggetti rinvenuti. Ha escluso la necessità di riqualificare il reato ai sensi dell'art. 424 c.p., confermando l'applicazione dell'art. 423 c.p. (incendio doloso) in quanto l'azione incendiaria ha avuto caratteristiche tali da determinare il pericolo per la pubblica incolumità e la distruzione parziale dei locali. Ha rigettato la richiesta di attenuante per danno patrimoniale di modesta entità, ritenendo i danni rilevanti. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla dosimetria e alla recidiva, confermando la valutazione della Corte territoriale e l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la condanna confermata (4 anni), il ricorrente condannato alle spese processuali e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (Comune di Gela: 4.000,00 euro; Christian La Terra: 1.705,00 euro, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 423 (incendio doloso) perché l'azione incendiaria è stata posta con dolo e ha determinato un pericolo per la pubblica incolumità e la distruzione di parte dei locali; pertanto non era possibile applicare la norma meno grave (art. 424).

  • art. 424 cod. pen.

    La norma è stata presa in considerazione dalla difesa per una possibile riqualificazione, ma la Corte ha escluso la sua applicazione nella specie perché l'incendio ha assunto proporzioni e pericolosità tali da rientrare nell'art. 423, mentre l'art. 424 opera quando l'incendio sia evento non voluto/di minore pericolosità.

  • art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen.

    Richiamata nella sentenza di primo grado come circostanza aggravante applicata; dalla motivazione emerge che i giudici territoriali hanno valutato e applicato le circostanze previste dall'art. 61 nel complesso della determinazione della pena.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    La Corte territoriale ha riconosciuto la recidiva del ricorrente alla luce di precedenti penali multipli; la Cassazione ha ritenuto corretta tale applicazione, ritenendola rilevante ai fini della determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma di riferimento per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato la quantificazione della sanzione tenendo conto dei criteri dell'art. 133 (connotazioni oggettive e soggettive del fatto e del reo); la Cassazione ha ritenuto la valutazione conforme e non censurabile.

Massime di principio

  • Per l'identificazione del responsabile di un reato come l'incendio, la Corte valuta complessivamente la coerenza tra riprese video, riscontri investigativi (perquisizioni, rinvenimento di oggetti attinenti al fatto), compatibilità antropometrica e corrispondenza del veicolo: la convergenza di più elementi di riscontro può costituire prova idonea anche se ogni singolo elemento è indiziario.
  • La qualificazione tra delitto di incendio (art. 423) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424) dipende dalla concreta pericolosità dell'evento: se l'azione ha prodotto o poteva produrre pericolo per la pubblica incolumità e distruzione significativa, si applica l'art. 423; se l'incendio è privo di tale pericolo e non è voluto come evento principale, può invece prevalere la fattispecie meno grave.
  • Il riconoscimento di attenuanti per "danno patrimoniale di modesta entità" richiede prova convincente dell'esiguità del danno; la mera affermazione difensiva non è sufficiente quando la documentazione e gli accertamenti indicano danni rilevanti o distruzione anche parziale dei locali.
  • La recidiva (art. 99) e la valutazione dei precedenti influenzano significativamente la dosimetria della pena: in presenza di plurimi precedenti e di condotte pericolose la Corte può legittimamente aumentare la sanzione entro i parametri previsti dalla legge.
  • In sede di impugnazione e Cassazione, le doglianze di carenza motivazionale devono dimostrare concretamente lacune nell'argomentazione dei giudici di merito; se la sentenza di merito mostra un percorso logico e la ricostruzione dei fatti è supportata da elementi probatori concreti, il ricorso per vizio di motivazione è destinato a essere rigettato.

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