Sentenza del 24/01/2018 n. 1699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva respinto l'accertamento di maggior valore relativo alla vendita, nel 2007, di un immobile industriale. Ha denunciato l'omessa o contraddittoria valutazione di elementi decisivi, tra cui la stima dell'Agenzia del territorio, i valori OMI, la destinazione anche a uso ufficio, le caratteristiche e l'ubicazione dell'immobile, nonché il fatto che il bene fosse stato successivamente rivenduto a un prezzo notevolmente superiore. Ha inoltre contestato che la CTR, pur ritenendo il prezzo dichiarato non del tutto congruo, avesse annullato l'atto senza rideterminare eventualmente il valore imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare elementi rilevanti per la stima del valore dell'immobile e aveva erroneamente considerato l'accertamento largamente presuntivo solo perché non era stato possibile effettuare un sopralluogo interno. Ha inoltre affermato che, essendo il processo tributario un giudizio di impugnazione-merito, il giudice, qualora ritenga non corretto il valore accertato dall'Ufficio ma comunque superiore a quello dichiarato, deve procedere a una motivata rideterminazione del valore entro i limiti della domanda. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
È stato invocato per denunciare l'omessa o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, in particolare la mancata valutazione degli elementi utilizzati per determinare il valore dell'immobile.
Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
È stato richiamato per denunciare la violazione delle norme processuali relative ai limiti della decisione e ai poteri del giudice tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, comma 3
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla natura e ai poteri decisori del giudice tributario, il quale può sostituire la propria valutazione a quella contenuta nell'atto impositivo.
Artt. 112 e 277 codice di procedura civile
Sono state richiamate in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda e di decidere il merito della controversia nei limiti delle pretese delle parti.
Principio giurisprudenziale del processo tributario come giudizio di impugnazione-merito
Il processo tributario ... non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra quelli di "impugnazione-merito"
Quando l'avviso è contestato per ragioni sostanziali e il giudice ritiene errata la quantificazione dell'Ufficio, non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare la pretesa e, se possibile, rideterminarla in modo motivato entro i limiti della domanda.
Massime di principio
- Nella stima fiscale di un immobile, l'Amministrazione può utilizzare una pluralità di elementi documentali e presuntivi, tra cui valori OMI, stime tecniche, ubicazione, consistenza, destinazione d'uso e successive compravendite; l'assenza di un sopralluogo interno non rende automaticamente inattendibile l'accertamento.
- Il giudice tributario deve valutare tutti gli elementi decisivi dedotti dalle parti. L'omessa considerazione di dati oggettivi, come una successiva rivendita a prezzo maggiore, può determinare la cassazione della sentenza per motivazione omessa o contraddittoria.
- La destinazione d'uso risultante dal contratto di vendita può incidere sulla valutazione fiscale anche se l'utilizzo alternativo richiede interventi edilizi o appare marginale.
- Se il giudice ritiene che il valore dichiarato sia troppo basso ma che quello accertato dall'Amministrazione sia eccessivo, deve normalmente rideterminare il valore imponibile, anziché annullare integralmente l'accertamento.
- In controversie analoghe è essenziale documentare in modo analitico le caratteristiche tecniche dell'immobile, la destinazione d'uso effettiva e potenziale, i canoni di locazione, i valori comparabili e le ragioni di eventuali differenze tra prezzo dichiarato e valore di mercato.
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